Art. 9-terdecies — Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2025";
- b)al comma 3:
- 1)alla lettera a), le parole: "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.268.803 annui";
- 2)alla lettera b), le parole: "euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11.908.750 annui";
- 3)alla lettera c), le parole: "euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.177.860 annui";
- 4)alla lettera d), le parole: "euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.128.730 annui";
- 5)alla lettera e), le parole: "euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 75.996.252 annui";
- c)al comma 8:
- 1)all'alinea, le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024";
- 2)alla lettera a), le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024". 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
- a)quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacita' per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalita' di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
- b)quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c)quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d)quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- e)quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f)quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Testo vigente dal 10 agosto 2024
