Art. 1-bis — Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino
((Al fine di favorire gli investimenti necessari per la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino, all'articolo 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Allo scopo di perseguire l'interesse pubblico alla riqualificazione industriale e ambientale del sito di interesse nazionale di cui al primo periodo, il concessionario acquisisce la proprieta' superficiaria sulle opere da lui costruite sulle medesime aree demaniali e puo', per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell'autorita' concedente, costituire su tali opere ipoteca, non rinnovabile oltre la durata della concessione. Alla cessazione della concessione, la proprieta' superficiaria e l'ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e, ove diverso, al titolare della proprieta' superficiaria che provvedono, qualora non diversamente stabilito nell'atto di concessione, a rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito. In quest'ultimo caso, quando l'ordine non e' eseguito, l'autorita' concedente puo' provvedervi d'ufficio a spese di chi spetta")).
Testo vigente dal 6 agosto 2025
