Art. 6 — Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori

((Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale")).

  • a)all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' ((di uno dei delitti)) di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), (( h) e m))), del codice di procedura penale ovvero ((di uno dei reati)) di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ((,))»;
  • b)all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
  • b-bis)all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse;
  • b-ter)all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
  • c)all'articolo 23:
  • 1)al comma 1,((al primo periodo)), la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), (( e-bis) e g))), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei ((delitti, consumati o tentati,)), di cui agli articoli 336 ((, primo comma,)) e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 ((del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
  • 1-bis)((al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga"));
  • 2)al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici». ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto))

Testo vigente dal 15 novembre 2023

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/2026

    Questione infondata
    18 giugno 2026

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice. Questioni analoghe sono già state dichiarate non fondate dalla sentenza n. 203 del 2025, successiva all’ordinanza di rimessione, e non sono prospettati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47223).

    Art. 28 Processo penale minorile · Art. 6 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile · Art. 609-bis c.p. · Art. 609-ter c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 203/2025

    Illegittimità dichiarata
    29 dicembre 2025

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sen…

    Art. 28 Processo penale minorile · Art. 609-bis c.p. · Art. 609-octies c.p. · Art. 609-ter c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 8/2025

    Questione inammissibile
    4 febbraio 2025

    Sono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. Contrariamente a quanto assume il rimettente, la disposizione censurata, che interviene sull’istituto della messa alla prova nel processo minorile, precludendone in radice, e con effetto retroattivo, la fruibilità in relazione a specifici reati, non è applicabile nei giudizi a quibus in forza del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui agli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU. La giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 32 del 2020 ha infatti affermato, in sintonia con quella della Corte EDU, che le modifiche normative che incidono sulla “qualità” della pena sono attratte nell’alveo del principio di legalità sostanziale, a prescindere dalla loro collocazione “topografica”, superando così a detti fini la distinzione fra norme penali sostanziali e norme processuali. Tale conclusione si impone a maggior ragione in riferimento alla disposizione censurata, che determina un effetto negativo ancora più radicale, eliminando la possibilità per il minorenne di accedere a un istituto atto a determinare l’estinzione del reato e a escludere quindi l’applicazione di qualsiasi pena. Non vi è dubbio, pertanto, che la nuova disposizione, incidendo direttamente sulla disciplina sostanziale e in senso deteriore rispetto alla previgente, non possa essere applicata a fatti, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (15 novembre 2023), anche a tutela del legittimo affidamento sorto negli imputati riguardo al complessivo regime sanzionatorio previsto per i reati commessi. (Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44161; S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286, 42287; S. 240/2015 - 38624).

    Art. 28 Processo penale minorile · Art. 6 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2023 al 15 novembre 2023. 4 parole tolte, 216 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Alaggiunto: Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale".

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' tolto: per aggiunto: di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h)tolto: , aggiunto: e m), del codice di procedura penale ovvero tolto: per aggiunto: di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110aggiunto: ,»;

aggiunto: b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse;

aggiunto: b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

1) al comma 1,aggiunto: al primo periodo, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo … dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis)tolto: , aggiunto: e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delittiaggiunto: , consumati o tentati,aggiunto: , di cui agli articoli 336aggiunto: , primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del aggiunto: testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

tolto: 2)aggiunto: 1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga";

aggiunto: 2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite … degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici». aggiunto: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari