Art. 6 — Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
((Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale")).
- a)all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' ((di uno dei delitti)) di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), (( h) e m))), del codice di procedura penale ovvero ((di uno dei reati)) di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ((,))»;
- b)all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
- b-bis)all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse;
- b-ter)all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
- c)all'articolo 23:
- 1)al comma 1,((al primo periodo)), la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), (( e-bis) e g))), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei ((delitti, consumati o tentati,)), di cui agli articoli 336 ((, primo comma,)) e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 ((del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
- 1-bis)((al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga"));
- 2)al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici». ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto))
Testo vigente dal 15 novembre 2023
