Art. 15-bis — Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta. 1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad attivare, con proprio provvedimento, le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti";
  • b)all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica e' progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";
  • c)all'articolo 17, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: "4-ter. Al fine di consentire la piena operativita' dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico"

Testo vigente dal 15 novembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123~art15bis · fonte del testo

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