Art. 5 — Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090

[1]Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della ((direttiva (UE) 2016/800)) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090

[2]1. ((Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla ((direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,)) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;
  • b)all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilita' genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;
  • c)dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale). - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 ((,)) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta' personale e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. 2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della liberta' personale.»;
  • d)all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale»;
  • 2)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza ((di una o piu')) delle seguenti condizioni:
  • a)la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne;
  • b)nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale;
  • c)sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»;
  • e)dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: «Art. 12-bis (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 ((del presente decreto)) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ((del presente articolo)). 2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne e' informato altresi' del diritto:
  • a)a che vengano informati l'esercente la responsabilita' genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
  • b)a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
  • c)a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;
  • d)a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;
  • e)a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33. 3. Quando e' comunque sottoposto a privazione della liberta' personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto:
  • a)a che la privazione della liberta' personale sia limitata al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura e' ritenuta inadeguata;
  • b)a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
  • c)a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute ((sia fisica sia)) psichica e il rispetto della liberta' di religione e di credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalita' adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'. 4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne e' altresi' informato che:
  • a)prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
  • b)la durata della misura cautelare e' soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
  • c)la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'. 5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato ((all'eta' e alle capacita')) del minorenne. Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilita' genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al piu' presto comunicate anche all'esercente la responsabilita' genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorita' giudiziaria che procede. 2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita' genitoriale.». 2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 1:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ((, dell'11 maggio 2016,)) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;
  • 2)al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;
  • b)dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: «Art. 11-bis (Informazioni relative alla detenzione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando e' disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne e' altresi' informato che:
  • a)ha diritto a che la privazione della liberta' personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta';
  • b)ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;
  • c)ha diritto ad accedere alle misure penali di comunita' e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
  • d)ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorita' giudiziaria circa le modalita' di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunita' e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva e' disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.».

Testo vigente dal 15 novembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2024 al 15 novembre 2024. 10 parole tolte, 78 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Alaggiunto: Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090

aggiunto: 1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

… Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva aggiunto: (UE) 2016/800tolto: /UE aggiunto: del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;

c) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale). - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354aggiunto: , e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della …

… da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza di una tolto: di una o piu' delle seguenti condizioni:

e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: «Art. 12-bis (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 aggiunto: del presente decreto e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 aggiunto: del presente articolo. 2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne e' informato altresi' del diritto:

c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute tolto: e fisica e aggiunto: sia fisica sia psichica e il rispetto della liberta' di religione e di credo, e altresi' …

… venticinquesimo anno di eta'. 5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato tolto: alla eta' e aggiunto: all'eta' e alle capacita' del minorenne. Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilita' genitoriale). - 1. Le … le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita' genitoriale.». aggiunto: 2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

… europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglioaggiunto: , dell'11 maggio 2016aggiunto: , sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131~art5 · fonte del testo

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