Nell'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall'articolo 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".

Testo vigente dal 24 dicembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-12-12;492~art3 · fonte del testo

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