Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti All'articolo 4 della ((legge 18 aprile 1975)), n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
  • b)al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
  • c)al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»((.)) ((1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
  • a)da persone travisate o da piu' persone riunite;
  • b)nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
  • c)nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
  • d)in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica")) ((2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma e' abrogato)) (( All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente: "m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110". All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonche' per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli". Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente: "Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni". L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' abrogato. 2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o")) All'articolo 73, comma 5, ((del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'")). ((3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse))

Testo vigente dal 15 novembre 2023

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 166/2025

    Questione infondata
    7 novembre 2025

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., anche in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., sia nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca c.d. allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti anche per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (c.d. piccolo spaccio), sia nella parte in cui, con riguardo a tale delitto, non limita il proprio ambito applicativo all’ipotesi in cui la condotta assuma caratteri di non occasionalità, sia, infine, nella parte in cui prevede come obbligatoria, anziché come facoltativa, la confisca allargata in caso di condanna o patteggiamento per il medesimo reato. Se in plurime occasioni è stata ritenuta costituzionalmente illegittima l’estensione di discipline di sfavore al delitto di “piccolo spaccio” (comprendente l’intera gamma delle condotte descritte nell’art. 73, allorché connotate da lieve entità), non può ritenersi manifestamente irragionevole, né sproporzionatamente limitativa del diritto di proprietà, la decisione del legislatore del 2023 di imporre al giudice in linea di principio di confiscare i beni trovati nella disponibilità di chi sia stato condannato (o abbia concordato l’applicazione di una pena) per questo specifico reato, allorché tali beni risultino di valore sproporzionato ai suoi redditi ed egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza. Lo schema normativo della confisca allargata poggia, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata. Caratteristica essenziale di tali “reati matrice” deve però essere, per assicurare la ragionevolezza della scelta legislativa, la loro potenzialità “lucrogenetica”, ossia di produrre vantaggi economici in capo al loro autore, elemento che caratterizza le figure criminose abbracciate dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, perché idonee a produrre profitti illeciti e a essere commesse in forma continuativa. L’indubbia esiguità di contenuto offensivo di ciascuna condotta non è perciò incompatibile con il dato di esperienza per cui i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare. Ciò rende non irragionevole la presunzione relativa, stabilita dal legislatore. Una diversa conclusione porrebbe il nostro ordinamento in una situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, in quanto la disciplina unionale della confisca allargata, o “estesa”, secondo cui la confisca si estende a beni ulteriori rispetto a quelli costituenti il vantaggio economico derivante direttamente dal singolo reato, comprende altresì i beni che il giudice nazionale sia convinto derivino da altre condotte criminose. Né l’applicabilità della confisca allargata in caso di condanna (o applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti crea un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 74, comma 6, dello stesso testo unico, in quanto la mancanza, allo stato, di una giurisprudenza consolidata circa l’applicabilità o meno, a tale secondo reato, della confisca allargata impedisce che dalla disposizione assunta a tertium comparationis possano trarsi decisivi argomenti nel senso dell’irragionevole disparità di trattamento lamentata dal rimettente. Va poi considerato che, in primo luogo, la presunzione di origine illecita dei beni del condannato insorge non per effetto della mera condanna, ma unicamente ove si appuri – con onere probatorio a carico della pubblica accusa – la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso. Detta sproporzione non consiste, peraltro, in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni. In secondo luogo, la presunzione in parola è solo relativa, rimanendo confutabile dal condannato tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti. A tal proposito, non si configura una vera e propria inversione dell’onere della prova, quanto piuttosto un semplice onere di allegazione, per il cui assolvimento è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili. In terzo luogo, la presunzione deve intendersi come circoscritta entro un ambito di “ragionevolezza temporale” (o “congruità temporale”) rispetto al momento di commissione del reato per il quale il soggetto è stato condannato. Infine, un quarto requisito deve ritenersi implicito nella disciplina della confisca allargata: quando si discuta di singoli fatti di reato che non risultino commessi in un ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, al giudice deve necessariamente riconoscersi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell’autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. L’indicazione contenuta nell’art. 240-bis cod. pen., per cui è sempre disposta la confisca allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati ivi elencati, deve necessariamente leggersi – per evitare di pervenire a risultati irragionevoli e incidenti in misura sproporzionata sul diritto di proprietà dell’interessato, ma anche per assicurare una lettura della norma conforme alla logica e alle stesse intenzioni del legislatore – alla luce della ratio sottesa all’istituto della confisca allargata, che non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine da una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”. Il che esclude che tale misura debba essere disposta anche quando il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l’autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale. Questa interpretazione restrittiva è d’altra parte la lettura che più armonizza con il diritto dell’Unione, assicurando al giudice, senza necessità di alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale, i necessari margini di apprezzamento per escludere l’applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell’imputato, abbia motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 43/2024 - mass. 46050; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 40/2019 - mass. 42187, 42188; S. 24/2019 - mass. 42476; S. 33/2018 - mass. 39865).

    Art. 85-bis Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 4 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile · Art. 240-bis c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 90/2025

    Illegittimità dichiarata
    1 luglio 2025

    L’omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 146/ 2024 - mass. 46357; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 149/2020 - mass. 43412; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 146/2024 - mass. 46357).Il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., resta collegato a una intrinseca coerenza delle norme del decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate oppure dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 22/2012 - mass. 36070).Per i decreti-legge ab origine a contenuto plurimo, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l’osservanza della ratio dominante l’intervento normativo d’urgenza. A questo riguardo, il sindacato della Corte costituzionale resta circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessità e urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest’ultima come totalmente “estranea” o addirittura “intrusa”, analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione. (Precedenti: S. 146/ 2024 - mass. 46357; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 213/2021- mass. 44352; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 16/2017 - mass. 39244; S. 287/2016 - mass. 39389).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Bolzano, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. – dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., che ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo della pena previsto per il reato di spaccio di lieve entità. La disposizione censurata non è palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto-legge in esame, che reca un complesso di norme accomunate dall’obiettivo di contrastare la criminalità giovanile e minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravità, perpetrati da minori in danno di minori in una determinata area territoriale, intervenendo in modo più severo nella repressione di alcune fattispecie criminose, come quella dello spaccio di lieve entità, che di detta criminalità sono espressione e manifestazione frequenti. Al contempo, questo intervento risponde alla finalità, anch’essa propria del provvedimento d’urgenza, di arginare situazioni di disagio e degrado minorile e, più specificamente, di tutelare le vittime di reato minori di età, considerato che spesso proprio i minori, e i giovani in genere, sono i destinatari dell’attività di spaccio cosiddetto di strada. La modifica della cornice edittale del “piccolo spaccio” del resto non è isolata ed è in linea con gli altri interventi di diritto penale sostanziale e processuale previsti dal Capo II del d.l. n. 123 del 2023, come conv., all’interno del quale la disposizione censurata è inserita, consistenti nella introduzione di nuove fattispecie di reato o nell’inasprimento sanzionatorio di quelle già esistenti in materia di armi e stupefacenti e in modifiche alla disciplina della custodia cautelare in carcere, resa possibile anche per gli adulti in relazione a detto reato proprio dall’inasprimento sanzionatorio censurato). (Precedente: S. 151/2023 - mass. 45709).

    Art. 168-bis c.p. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 550 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2023 al 15 novembre 2023. 15 parole tolte, 527 parole aggiunte in 6 capoversi.

Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti All'articolo 4 della legge aggiunto: 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»tolto: ; All'articolo 699, secondo comma, del codice penale,aggiunto: . 1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:

aggiunto: a) da persone travisate o da piu' persone riunite;

aggiunto: b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

aggiunto: c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

aggiunto: d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica" 2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma e' abrogato All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente: "m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110". All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: tolto: « tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». aggiunto: "nonche' per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli". Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente: "Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni". L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' abrogato. 2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o" All'articolo 73, comma 5, del aggiunto: testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni»tolto: . aggiunto: ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'". 3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123~art4 · fonte del testo

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