Art. 3-ter — Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città
All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro";
- b)i commi 777 e 778 sono abrogati. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Testo vigente dal 15 novembre 2023
