Al fine di assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento. Compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura e' autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)). Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)) non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilita' del medesimo Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

Testo vigente dal 10 agosto 2025

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2025 al 10 agosto 2025. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio tolto: delle aggiunto: di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, … intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio tolto: delle aggiunto: di opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio tolto: delle aggiunto: di opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilita' del medesimo Fondo. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art18quinquies · fonte del testo

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