Art. 13-bis — Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR

((Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR e' cosi' integrata:))

  • a)((euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR "Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche", di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;))
  • b)((euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR "Promozione rinnovabili per le comunita' energetiche e l'autoconsumo", di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;))
  • c)((euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinovabili nelle PMI", come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024;))
  • d)((euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR "Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)", di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.)) ((Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite ai soggetti attuatori.)) ((Per le medesime finalita' di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in qualita' di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.)) ((Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attivita'.)) ((Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.)) ((All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacita' amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".)) ((Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.)) ((Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Testo vigente dal 21 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-26;107~art13bis · fonte del testo

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