[1]Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche ((, nonche' per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento))
[2]1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 ((,)) provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della societa' Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:
- a)quanto a 90 milioni di euro ((,)) a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata ((nella Gazzetta Ufficiale)) n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ((e la Regione siciliana)) in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ((e' autorizzato a trasferire, d'intesa con la Regione siciliana,)) le relative risorse sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,)) secondo le modalita' di cui al comma 4 ((del presente articolo)). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della ((delibera del CIPESS)) n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e ((al loro utilizzo secondo le modalita')) stabilite dal presente articolo;
- b)quanto a 10 milioni di euro ((,)) a valere sulle risorse rese disponibili dalla ((Regione siciliana)) nell'ambito del proprio ((bilancio.)) 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere gia' individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2. 4. Al fine di assicurare la liquidita' necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in qualita' di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualita' di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del ((decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68)), la disciplina di cui al libro III del ((medesimo)) codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 4-bis. ((Al fine di garantire un'immediata risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno e di ripristinare i normali livelli di sostenibilita' ambientale e sociale del medesimo lago, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, per la realizzazione, con le modalita' previste dal comma 2 del medesimo articolo 3, di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosita' idraulica.)) 4-ter. ((Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2023)). 5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2025))». 6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «((30 giugno 2026))». 6-bis. ((All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: ", ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro sessanta giorni dal collaudo definitivo delle opere, il Commissario unico provvede al trasferimento delle stesse".)) 6-ter. ((All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La durata delle convenzioni di cui al presente comma non puo' eccedere il termine di novanta giorni dalla scadenza del mandato del Commissario unico. Nelle more della stipulazione delle nuove convenzioni, il Commissario subentrante ha la facolta' di prorogare la durata delle convenzioni in essere per un massimo di sei mesi dalla data della sua nomina".)) 6-quater. ((All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 11-ter, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
- b)dopo il comma 11-quater e' aggiunto il seguente: "11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i termini previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna all'autorita' competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Puo' essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".)) 6-quinquies. ((Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di ammodernamento presenti nella Regione siciliana che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.)) 6-sexies. ((All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "sistema acquedottistico del Peschiera" sono inserite le seguenti: ", del commissario straordinario dell'opera 'Invaso di Campolattaro'".)) 6-septies. ((Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilita' tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)).
Testo vigente dal 2 marzo 2025
