Art. 11 — Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla ((decisione)) del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato ((, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta)), ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilita' di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operativita' dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operativita'. Le amministrazioni titolari di interventi non piu' finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ((,)) provvedono al recupero delle somme eventualmente gia' erogate a favore dei medesimi interventi ((e al loro tempestivo versamento)) negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria e' effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024. 4 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla tolto: decisone aggiunto: decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro … dei soggetti attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, aggiunto: da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La … del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023aggiunto: , provvedono al recupero delle somme eventualmente gia' erogate a favore dei medesimi interventi e tolto: a versarle, tempestivamente, aggiunto: al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19~art11 · fonte del testo

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