Art. 19 — Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni

[1]All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 527:
  • 1)al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»;
  • 2)al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»;
  • 3)al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse;
  • b)dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti: «527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 e' corrisposto secondo le modalita' di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies. 527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, ((entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)), l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati ((nell'allegato VI-bis)) alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ((Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo e' capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis)). Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non e' possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. 527-quater. Qualora((,)) in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione ((non sia migliorato)), rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter e' finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanita' e trasferimenti agli enti locali. 527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario e' realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
  • c)dopo l'allegato VI, e' inserito il seguente: «Allegato VI-bis (Articolo 1, comma 527-ter)

[2]((...))

[3]REGIONI

[4]Percentuali di riparto

[5]Riparto contributo RSO per l'anno 2024

[6]Abruzzo

[7]3,16

[8]9.645.865,79

[9]Basilicata

[10]2,50

[11]7.620.665,79

[12]Calabria

[13]4,46

[14]13.604.765,79

[15]Campania

[16]10,54

[17]32.146.518,41

[18]Emilia-Romagna

[19]8,51

[20]25.945.065,79

[21]Lazio

[22]11,70

[23]35.695.113,16

[24]Liguria

[25]3,10

[26]9.457.407,90

[27]Lombardia

[28]17,48

[29]53.321.705,27

[30]Marche

[31]3,48

[32]10.621.223,69

[33]Molise

[34]0,96

[35]2.919.492,10

[36]Piemonte

[37]8,23

[38]25.092.992,10

[39]Puglia

[40]8,15

[41]24.865.686,83

[42]Toscana

[43]7,82

[44]23.842.813,17

[45]Umbria

[46]1,96

[47]5.984.260,52

[48]Veneto

[49]7,95

[50]24.236.423,69

[51]TOTALE

[52]100,00

[53]305.000.000,00

[54]».

Testo vigente dal 9 ottobre 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 195/2024

    Illegittimità dichiarata
    6 dicembre 2024

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con…

    Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2024 al 9 ottobre 2024. 10 parole tolte, 44 parole aggiunte in 2 capoversi.

… compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro tolto: trenta aggiunto: novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati tolto: nella tabella 1, di cui all'allegato aggiunto: nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. aggiunto: Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo e' capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui … previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. 527-quater. Qualoraaggiunto: , in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non tolto: e' aggiunto: sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello …

tolto: Tabella 1aggiunto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art19 · fonte del testo

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