Art. 6-quinquies — Controlli in materia di PNRR
Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni del presente articolo. I soggetti attuatori degli interventi del PNRR assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformita' alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile nonche' agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:
- a)effettuano i controlli di legalita' e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;
- b)verificano l'ammissibilita' delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;
- c)conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorita' nazionali e dell'Unione europea per le rispettive attivita' di controllo e di audit;
- d)assicurano il periodico aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi. Gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformita' alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile. A tal fine, le medesime amministrazioni:
- a)sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalita' e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;
- b)adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarita', delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonche' per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;
- c)verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarita' formale delle attestazioni di cui al comma 3, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR integrano i controlli di regolarita' formale di cui al comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarita' e l'ammissibilita' delle spese al PNRR, nonche' il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini:
- a)dell'erogazione del saldo del finanziamento del PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;
- b)delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiva modalita' semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 5. Al fine di agevolare la definizione delle partite contabili aperte in occasione della chiusura dei conti dei programmi cofinanziati dai fondi europei, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato, nei limiti delle disponibilita' esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti e' stata emessa la nota di addebito.
Testo vigente dal 13 dicembre 2024
