Art. 13 — Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito
E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui ((all'articolo 17)) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di ((accreditamento)) di cui all'articolo 6, comma 1, del ((decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016)), ((il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al)) primo periodo per l'accesso al contributo. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
Testo vigente dal 9 ottobre 2024
