Art. 5 — Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie
Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Testo vigente dal 17 settembre 2026
