Art. 13 — Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport e' istituito un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti universitari", con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025 ((e di 5 milioni di euro per l'anno 2026)). Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' di erogazione delle borse di studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalita' di cui al comma 1 e' attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
