Art. 9 — Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari
Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, ((e' rifinanziato in misura pari a)) 4 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
Testo vigente dal 8 agosto 2026
