Art. 9 — Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025
[1]Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico ((2024/2025)) e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico ((2024/2025))
[2]1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'((anno accademico 2024/2025)).». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro ((per l'anno 2024)) e in 29,98 milioni di euro ((per l'anno 2025)), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del ((citato decreto-legge n. 48)) del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa. 3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.». 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 e' sostituito dal seguente: «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al ((piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)) di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ((n. 240 del)) 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'((articolo 11 del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme ((tecnologiche e all'innovazione digitale)) nonche' al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».
Testo vigente dal 9 ottobre 2024
