Art. 17 — Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali

Gli enti locali che non hanno aperto ((propri conti)) correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano. ((Dopo l'apertura)) del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ((ivi indicata)), se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo. ((2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024"))

Testo vigente dal 9 ottobre 2024

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2024 al 9 ottobre 2024. 3 parole tolte, 46 parole aggiunte.

Gli enti locali che non hanno aperto tolto: loro aggiunto: propri conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo … entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano. tolto: Avvenuta aggiunto: Dopo l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi tolto: pure indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri … al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo. aggiunto: 2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art17 · fonte del testo

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