Art. 11 — Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 58, comma 2, le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,» sono soppresse;
  • b)all'articolo 59:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
  • 2)il comma 1-bis e' abrogato;
  • c)all'articolo 87:
  • 1)il comma 1.1 e' abrogato;
  • 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
  • d)all'articolo 89:
  • 1)al comma 2: 1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»; 1.2) al secondo periodo, le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
  • 2)il comma 2.1 e' abrogato;
  • 3)al comma 3: 3.1) al primo periodo, le parole «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, le parole «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
  • 4)al comma 3-bis, lettera a), le parole «di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.». All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.». I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Testo vigente dal 23 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2026 al 23 maggio 2026. 12 parole aggiunte.

… strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico aggiunto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38~art11 · fonte del testo

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