Art. 16-quater — Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria

Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";
  • b)nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";
  • c)nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni";
  • 2)dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria";
  • d)nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", e' inserito il seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati";
  • e)nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), e' inserita la seguente: "m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;". Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Testo vigente dal 28 febbraio 2002

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urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;452~art16quater · fonte del testo

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