Art. 11 — Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento

La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. 27 I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1)), indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di eta'. 27 36 37 I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi. 27 I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. Ferme restando le modalita' indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel rispetto delle seguenti modalita':

  • a)la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria e' portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
  • b)alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;
  • c)la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:
  • a)sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;
  • b)rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

27

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta' nel corso dell'anno 2023; b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2024; c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2025; d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026".

L. 31 agosto 2022, n. 130, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207

36

con decorrenza dal 1 gennaio 2029

La L. 31 agosto 2022, n. 130, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026; b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028".

L. 31 agosto 2022, n. 130, come modificata dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199

37

con decorrenza dal 1 gennaio 2029

La L. 31 agosto 2022, n. 130, come modificata dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 204/2024

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2024

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 97, con riguardo al principio di buon andamento, 101 e 108 Cost., con riguardo ai principi di autonomia e indipendenza del giudice, dell’art. 11, commi 4-ter e 5, del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano le sanzioni disciplinari per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia, le questioni sono inammissibili in quanto non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.

    Art. 24 Giurisdizione tributaria · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 105 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1993

1993oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 1 gennaio 2025 — 1 gennaio 2026per un anno
  4. 16 settembre 2022 — 1 gennaio 2025per 2 anni
  5. 1 gennaio 2016 — 16 settembre 2022per 7 anni
  6. 3 dicembre 2005 — 1 gennaio 2016per 10 anni
  7. 28 dicembre 2004 — 3 dicembre 2005per 11 mesi
  8. 28 febbraio 2002 — 28 dicembre 2004per 3 anni
  9. 1 gennaio 2002 — 28 febbraio 2002per un mese
  10. 27 marzo 1993 — 1 gennaio 2002per 9 anni
  11. 13 gennaio 1993 — 27 marzo 1993testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, come modificata dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199

    La L. 31 agosto 2022, n. 130, come modificata dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art11 · fonte del testo

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