Art. 4 — Disposizioni attuative e finanziarie
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 NOVEMBRE 2004, N. 265)). Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV S.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del ((Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004)), gli importi corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza ((, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarita' dei corrispondenti diritti tariffari, gia' di pertinenza di ENAV s.p.a.)) In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della societa' medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze. (( Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, camma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, e' prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
- b)dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione". Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo. ))
Testo vigente dal 11 novembre 2004
