Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975. Leggi il testo vigente →

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000. L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, e' stabilito rispettivamente: per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000; per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari