Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Per le pensioni privilegiate, la riliquidazione di cui al comma precedente e' effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dal primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966. La corresponsione dell'assegno annuo di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1486, nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' prorogata fino al 31 dicembre 1966.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art8 · fonte del testo

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