Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 novembre 1975, n. 586

1

La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353".

Testo vigente dal 20 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 novembre 1975, n. 586

    La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art11 · fonte del testo

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