Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, il calcolo si effettua prendendo a base la tabella A unita alla presente legge, anziche' quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art10 · fonte del testo

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