Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,

della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del

rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso con

ordinanza emessa il 4 luglio 2000 dal tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Riomaggiore s.n.c. e Quinonero

Mario, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il

4 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,

n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili

adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore

dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591

del codice civile, allorché sia corrisposta la maggiorazione del 20

dell'importo del canone;

che la norma impugnata stabilisce l'entità del corrispettivo

dovuto dal conduttore dopo la cessazione del contratto, in tutte le

ipotesi in cui il locatore non abbia potuto porre in esecuzione il

titolo per il rilascio dell'immobile, determinando il detto

corrispettivo in una somma mensile pari all'ammontare del canone

dovuto alla cessazione del contratto, con applicazione automatica

degli aggiornamenti annuali nella misura del 75 della variazione

dell'indice Istat verificatasi nell'anno precedente e con

l'ulteriore maggiorazione del venti per cento sull'importo

aggiornato;

che, come è stabilito dalla medesima norma, la

corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo

di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 6, comma 6,

della legge n. 431 del 1998, che predetermina in maniera forfettaria

il maggior danno subito dal locatore, si porrebbe in contrasto con il

principio di eguaglianza, poiché, impedendo al giudice di compiere

la dovuta valutazione dell'effettivo pregiudizio risentito dal

locatore, darebbe luogo a risarcimenti di entità non corrispondente

al danno effettivo, con conseguente indebito vantaggio per taluni e

sacrificio non dovuto per altri;

che la norma censurata contrasterebbe anche con l'art. 24

della Costituzione, in quanto al locatore sarebbe negata la

possibilità di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un

risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla norma

stessa;

che, infine, sussisterebbe, ad avviso del rimettente, una

violazione dell'art. 42 della Costituzione, poiché la norma

censurata comprimerebbe il godimento legittimo della proprietà, non

consentendo che il maggior danno subito sia effettivamente sanzionato

mediante il giusto ristoro;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo l'infondatezza della questione, anzitutto per il

rilievo che il bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti

spetta al legislatore, il quale, nel caso di specie, ha attribuito

prevalenza all'interesse del conduttore a corrispondere un

risarcimento predeterminato nel periodo di esonero dalla restituzione

dell'immobile, rispetto all'interesse del locatore di vedere

reintegrato il proprio patrimonio secondo il valore di mercato;

che tale prevalenza, ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe

che una conseguenza della scelta legislativa di prorogare

l'esecuzione degli sfratti, la quale scelta non appare irragionevole

se posta in relazione sia alla situazione del mercato immobiliare -

caratterizzato da canoni elevati in ragione della penuria

dell'offerta di abitazioni, cui fa riscontro un modesto reddito pro

capite - sia alla transitorietà della disciplina della proroga degli

sfratti.

Considerato che, con sentenza n. 482 del 2000, successiva

all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge

n. 431 del 1998, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo

di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice

civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di

sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello

giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile;

che la questione era stata posta esattamente negli stessi

termini di quella ora sollevata dal Tribunale di Firenze.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge

9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio

degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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