Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione e' sospesa fino al 31 dicembre 1988 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1- bis. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili di proprieta' pubblica e privata adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1988. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore, nonche' nel caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le commissioni provinciali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, restano costituite fino al 31 dicembre 1988". L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore e nel caso di provvedimenti di rilascio da eseguirsi in virtu' di titoli di conciliazione giudiziale". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4- bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 1- bis si applicano nei comuni di cui all'articolo 13-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120". L'articolo 5 e' soppresso. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 9 aprile 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 302/1989

    Questione infondata
    25 maggio 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 1- bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Gravina di Puglia…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-04-08;108~art1 · fonte del testo

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