Corte costituzionale

Sentenza n. 398/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15

luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), come modificato

dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme sui licenziamenti

individuali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1994 dal Tribunale di Catania

nel procedimento civile vertente tra Puglisi Giuseppe e Falconi

Rachele, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 29 marzo 1994 dal Pretore di Biella nel

procedimento civile vertente tra Antonello Monica e la s.a.s.

Islanda, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione

della sentenza del Pretore di Giarre con la quale era stata

dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente da

tale Puglisi Giuseppe, esercente la professione di commercialista, il

Tribunale di Catania, sezione lavoro, con ordinanza in data 4

febbraio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 44 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8

della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Licenziamenti individuali) così

come sostuito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme

sui licenziamenti individuali). Osserva il tribunale che nell'ipotesi

di licenziamento intimato verbalmente da un datore di lavoro con meno

di sedici dipendenti - fattispecie ricorrente nel caso - al

lavoratore compete la correspensione dell'intera retribuzione dalla

data del licenziamento fino a quella della riassunzione e non sarebbe

pertanto applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 della legge

n. 604 del 1966 per il licenziamento senza giusta causa o

giustificato motivo dal momento che il licenziamento intimato

oralmente sarebbe da ritenersi inesistente e, quindi, improduttivo di

qualsivoglia effetto.

A parere del rimettente ciò determinerebbe una violazione del

principio di uguaglianza, sia per la previsione di una diversa

disciplina per casi analoghi, quali sono quelli del licenziamento

intimato verbalmente e quello del licenziamento senza giusta causa o

giustificato motivo, che per la mancata diversificazione della

disciplina a seconda che il licenziamento verbale venga intimato da

un piccolo imprenditore ovvero da un imprenditore con un numero

superiore di dipendenti.

Lamenta inoltre il giudice a quo che la normativa in oggetto viene

a sottoporre le piccole imprese ad un sistema sanzionatorio eguale a

quello previsto per le altre imprese, così ponendosi in contrasto

con "il principio generale di tutela della piccola impresa" di cui

all'art. 44 della Costituzione.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestatamente infondata. Osserva la difesa erariale che il

licenziamento intimato verbalmente è insuscettibile di produrre un

qualsivoglia effetto anche temporaneo e provvisorio e non può

pertanto essere equiparato al licenziamento, formalmente corretto, ma

non sorretto da giusta causa o giustificato motivo; la diversità

delle conseguenze giuridiche ricollegate ai differenti stati viziosi

si giustifica in ragione del regime particolarmente rigoroso che il

legislatore ha inteso introdurre riguardo alla forma del

licenziamento.

3. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Biella con ordinanza emessa in data 29 marzo 1994. Osserva

il Pretore che il licenziamento disciplinare intimato senza

l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 7, secondo e terzo comma,

dello Statuto dei lavoratori o comunque viziato nella forma, viene ad

esser irragionevolmente sanzionato più gravemente, per il permanere

degli obblighi retributivi e normativi a carico del datore di lavoro,

rispetto al licenziamento formalmente corretto ma viziato nel merito

per la mancanza della giusta causa o giustificato motivo sanzionato,

invece, con la "mera tutela risarcitoria".

4. - In tale giudizio non si è costituita la parte privata né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Data l'analogia delle questioni i giudizi possono essere

riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. Tuttavia le

questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione in esame, pur

avendo per oggetto la stessa norma (art. 8 della legge 15 luglio

1966, n. 604, come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, in

tema di licenziamenti individuali), vanno esaminate separatamente,

oltre che per la non coincidenza delle norme costituzionali di

riferimento, soprattutto perché, mentre il Pretore di Biella lamenta

che la norma denunziata non prevede anche per i licenziamenti viziati

per mancato rispetto delle garanzie procedimentali (di cui ai commi

secondo e terzo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300), le

medesime conseguenze stabilite dal citato art. 8, il Tribunale di

Catania si duole che queste conseguenze non siano previste per il

licenziamento inefficace per difetto di forma scritta (art. 2 della

legge n. 604 del 1966). Entrambe le questioni sono evidentemente

rilevanti per la risoluzione delle rispettive controversie.

2. - Il Pretore di Biella osserva in particolare che la questione

di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata solo

se si pensa "al caso del lavoratore, sorpreso in flagranza di furto a

cui non sia formalmente contestato l'addebito, che verrebbe ad essere

di fatto reintegrato, mentre il lavoratore tacciato di furto e poi

completamente scagionato in sede di giudizio, se licenziato in modo

formalmente corretto, si vedrebbe risarcire unicamente il danno in

misura che può addirittura scendere, in caso di rapporto breve, alle

2-5 mensilità".

3. - Analoghe perplessità erano recentemente emerse in sede di

giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; la

quale in una fattispecie di licenziamento per motivi disciplinari,

confermando l'orientamento di altre sentenze anteriori, ha ritenuto

(sentenze nn. 4844, 4845, 4846, del 1994) che "alla inosservanza

delle garanzie procedimentali, previste dall'art. 7 della legge n.

300 del 1970, conseguono gli stessi effetti stabiliti per l'ipotesi

di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, dal

momento che sarebbe illogico ricollegare a quella inosservanza

conseguenze diverse e più gravi di quelle derivanti dall'accertata

insussistenza dell'illecito disciplinare. Altrimenti si

verificherebbe che un licenziamento inidoneo a conseguire l'effetto

risolutivo, perché viziato nella forma, comporterebbe una tutela

reale (e pertanto un obbligo di retribuzione sino alla

reintegrazione), laddove la accertata inesistenza della giusta causa,

non privando il licenziamento dell'effetto risolutorio, sarebbe

seguita soltanto dall'obbligo del pagamento del preavviso".

Va altresì posto in evidenza che la conclusione interpretativa

accolta è coerente con le decisioni di questa Corte (in particolare

con le sentenze n. 427 e 586 del 1984).

4. - Le citate pronunce, delle Sezioni Unite della Cassazione,

nelle quali sono ravvisabili i connotati del diritto vivente

sopravvenuto all'ordinanza di rimessione del Pretore di Biella,

rendono manifesto che i dubbi di costituzionalità sollevati dal

Pretore possono essere risolti in via interpretativa, senza bisogno

di incidere sulle norme così come formulate.

La questione stessa, pertanto, deve essere respinta apparendo

risolutiva la predetta interpretazione adeguatrice ai precetti

costituzionali.

5. - In ordine alla questione sollevata dal Tribunale di Catania

il vizio del licenziamento non riguarda il difetto delle garanzie

procedimentali previste dai commi secondo e terzo dell'art. 7 dello

Statuto dei lavoratori, ma la mancanza della forma scritta, come

richiesta - a pena di inefficacia - dall'art. 2 della legge 15 luglio

1966, n. 604.

Il giudice rimettente denunzia: a) la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, in quanto il datore di lavoro, incorrendo nell'errore

di intimare un licenziamento verbale, deve subire conseguenze ben

più gravose di quelle previste dalla legge in caso di licenziamento

annullato per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo; b)

violazione dell'art. 44 della Costituzione, contenente un "principio

generale di tutela della piccola impresa". Si osserva in particolare

che la "normativa impugnata finisce per sottoporre queste imprese ad

un sistema sanzionatorio eguale a quello previsto per ben altre

imprese proprio con riguardo ad eventuali errori formali cui il

piccolo imprenditore, meno consapevole del quadro normativo,

certamente è più soggetto".

6. - Questa Corte ritiene che la situazione risultante dalle

vigenti norme non appare in contrasto con i principi costituzionali

per una serie di considerazioni:

a) la legge esige la forma scritta, quale elemento certo e

costitutivo della volontà di recesso; volontà che deve risultare da

un documento soprattutto per tutelare l'essenziale interesse della

parte più debole del rapporto a conoscere e ad impugnare l'atto nel

termine decorrente dalla data di notifica dello stesso;

b) mentre la c.d. tutela obbligatoria ( ex art. 8 legge 604 del

1966) per vizi sostanziali del licenziamento (mancanza di giusta

causa o giustificato motivo) trova il suo presupposto

nell'impugnazione di un atto risolutorio del rapporto di lavoro, il

licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla

continuità del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore

alla retribuzione fino alla riammissione in servizio;

c) né costituisce valido "tertium comparationis" l'art. 18

dello Statuto dei lavoratori relativo alla grande e media impresa,

attesa la disomogeneità di questa situazione rispetto a quella della

piccola impresa;

d) anche se ravvisabile nell'art. 44 della Costituzione un

principio generale di favore per la piccola impresa (trattamento

privilegiato giustificato soprattutto ai fini occupazionali), ciò

non significa che per tale categoria di imprese debba essere ritenuta

non operante la c.d. tutela reale a fronte di un licenziamento privo

della essenziale forma scritta, tenuto conto anche dell'esigenza di

evitare che, proprio a causa del più diretto rapporto con il datore

di lavoro, questi finisca per trascurare elementi formali di

essenziale valore riguardo all'atto di risoluzione del rapporto

medesimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata nei sensi di cui in

motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8

della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti

individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della

Costituzione, dal Tribunale di Catania, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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