Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come

modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, promosso

con ordinanza emessa il 19 maggio 1997 dal pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Del Frate Antonio e il Caseificio

Sociale San Paolo società cooperativa a responsabilità limitata

iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Del Frate Antonio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Luciano Petronio e Sergio Vacirca per Del Frate

Antonio e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 21 maggio 1996, Antonio Del Frate conveniva in

giudizio avanti il pretore di Parma la società cooperativa a

responsabilità limitata "Caseificio Sociale San Paolo", sua datrice

di lavoro, chiedendo, da un lato, che venisse dichiarata la nullità

del licenziamento disciplinare intimatogli senza il rispetto della

procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale sui luoghi di lavoro e norme sul

collocamento: c.d. statuto dei lavoratori) e, dall'altro, che la

controparte venisse condannata a reintegrarlo in servizio ed a

risarcirgli i danni ai sensi dell'art. 18 del medesimo statuto,

convenzionalmente applicabile, in base al contratto collettivo di

lavoro (più esattamente, all'accordo integrativo per i caseifici

sociali e le aziende cooperative operanti nella zona di produzione

del formaggio parmigiano reggiano), anche al rapporto di lavoro de

quo pur se il caseificio è un'impresa con meno di 16 dipendenti.

Il pretore di Parma, rilevato che al caso di specie risulta

applicabile la c.d. tutela reale del posto di lavoro, come

trattamento di miglior favore per i dipendenti, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 3 e 44, primo comma, della Costituzione - dell'art. 8

della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti

individuali), nella parte in cui non prevede che le conseguenze molto

più limitate ivi stabilite per il licenziamento senza giusta causa o

giustificato motivo siano comunque e inderogabilmente estese anche al

licenziamento disciplinare intimato in violazione dell'art. 7 dello

statuto dei lavoratori da parte di un piccolo imprenditore, pur se

soggetto convenzionalmente al regime dell'art. 18 dello statuto

medesimo.

Infatti, nel caso di specie l'inosservanza della procedura prevista

dal citato art. 7 comporta la reintegrazione nel posto di lavoro

ovvero l'indennità sostitutiva (pari a quindici mensilità di

retribuzione), nonché il risarcimento dei danni (in misura pari alla

retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento a quello

dell'effettiva riassunzione e comunque non inferiore a cinque

mensilità), anziché la meno gravosa sanzione prevista dall'art. 8

della legge n. 604 del 1966, consistente nella riassunzione ovvero

nel risarcimento dei danni, anche minimo, a scelta del datore di

lavoro. Ne consegue che, a causa dell'elevato salario percepito dal

lavoratore, l'indennità sostitutiva - per la quale presumibilmente

opterebbe quest'ultimo, che nel frattempo è stato assunto da

un'altra azienda - supererebbe l'importo di 120 milioni di lire, che

appare "eccessivo, sproporzionato ed irreale, tenuto conto che in

tale misura viene sanzionata la violazione di un obbligo formale

(violazione art. 7 statuto), alla pari, cioè, della mancanza

(sostanziale) della giusta causa o del giustificato motivo,

nell'ambito delle imprese di maggiori dimensioni".

Risulterebbero, perciò, violati il principio di uguaglianza e

quello del favore per la piccola impresa, sanciti dagli artt. 3 e 44,

primo comma, della Costituzione, "posto che situazioni

ontologicamente differenziate sono soggette allo stesso trattamento

quanto alle sanzioni applicabili e alle conseguenze molto gravi cui

è assoggettabile il piccolo imprenditore".

Ad avviso del pretore, inoltre, il principio di cui all'art. 40,

secondo comma, della legge n. 300 del 1970 (in base al quale restano

salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi

sindacali più favorevoli ai lavoratori) non è coperto da alcuna

garanzia costituzionale ed è, quindi, derogabile in particolari

situazioni.

2. - Si è costituito in giudizio il ricorrente Antonio Del Frate,

chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

Secondo la parte privata, il pretore di Parma "ha chiesto alla

Corte costituzionale la creazione di una norma ad hoc", la quale

stabilisca che le disposizioni di legge non siano derogabili in

melius da parte della contrattazione collettiva, nemmeno quando si

tratti di sanzionare la violazione delle garanzie di difesa dettate

dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori: ma ciò non tiene conto

dell'art. 39 della Costituzione, che offre copertura costituzionale

- contrariamente a quanto ritenuto dal pretore - al principio di cui

all'art. 40, secondo comma, dello statuto; salvo nell'improbabile

ipotesi - che nel caso di specie non ricorrerebbe - che vengano

intaccate norme di ordine pubblico o dettate per la tutela di altri

preminenti interessi costituzionalmente protetti.

Sostiene il Del Frate che, in questa prospettiva, non possono

richiamarsi a sostegno della tesi del giudice a quo né il principio

di uguaglianza, né l'art. 44, primo comma, della Costituzione,

perché stabilire, come quest'ultimo fa, "che "la legge ... aiuta la

piccola e media proprietà" non significa, sicuramente, che per le

piccole imprese la libera contrattazione collettiva non possa

stabilire, negli spazi lasciati dalla legge (nella specie, dall'art.

40 stat. lav.), quegli "equi rapporti sociali" che proprio nella

prima parte della norma costituzionale in parola vengono richiamati".

In caso contrario, poi, avrebbero dovuto essere denunciati di

incostituzionalità l'art. 12 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 40

della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui consentono la

stipulazione di condizioni migliori di quelle stabilite dalla legge,

con una conseguente aberratio ictus compiuta dal giudice a quo.

3. - È intervenuto nel giudizio anche il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto di dichiarare la questione inammissibile e

comunque manifestamente infondata.

Secondo la difesa erariale, l'elemento convenzionale che, superando

quello legale, introduce una maggiore tutela del prestatore di

lavoro, non è direttamente ricollegabile alla norma denunciata,

bensì alla regola dettata dall'art. 40, secondo comma, dello statuto

dei lavoratori, che da sempre ha informato l'applicazione delle norme

dello statuto stesso.

"Ne risulta che, da un lato, è fortemente dubbio che la questione

di costituzionalità possa essere riferita all'art. 8 della legge

604/1966" (anzi, nella memoria depositata in vista dell'udienza di

discussione si precisa che il riferimento va fatto ad una norma non

sottoponibile al sindacato della Corte, quale è il contratto

collettivo), "mentre, dall'altro lato, l'individuazione convenzionale

(secondo le norme del contratto collettivo applicabile) di un regime

di tutela "reale" del posto di lavoro, sia pure limitato alla sola

fattispecie del licenziamento irrituale, non è di per sé lesiva del

principio di uguaglianza o del favor per l'impresa minore", come la

stessa Corte costituzionale ha affermato, da ultimo, nella sentenza

n. 398 del 1994. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Parma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 44, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme

sui licenziamenti individuali), come modificato dall'art. 2 della

legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui non prevede e non

consente che al licenziamento disciplinare intimato in violazione

dell'art. 7 del c.d. statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.

300) da parte di un piccolo imprenditore, soggetto convenzionalmente

al regime dell'art. 18 dello statuto medesimo, siano comunque e

inderogabilmente applicate le norme relative alla tutela obbligatoria

di cui al citato art. 8, specifiche per tale tipo di imprenditore.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

dedotta sia dalla parte costituita che dall'Avvocatura dello Stato,

secondo la quale la questione avrebbe dovuto essere proposta nei

confronti non della norma denunciata, ma dell'art. 12 della legge n.

604 del 1966 e dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 maggio

1970, n. 300, che fanno salve le disposizioni dei contratti

collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

In realtà, tali ultime norme si limitano a ribadire un principio

generale che, nel quadro dell'autonomia negoziale, informa il diritto

del lavoro, in forza del quale i contratti di lavoro possono derogare

in melius alle norme di legge non imperative, come si verifica anche

nella presente fattispecie. Nella quale, tuttavia, la normativa che

il pretore è chiamato direttamente ad applicare è in effetti quella

che stabilisce le sanzioni in caso di licenziamento illegittimo e che

è dettata dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18

della legge n. 300 del 1970. È vero che viene impugnata soltanto la

prima di tali disposizioni, ma ciò si giustifica in quanto essa

rappresenta la disciplina che sarebbe applicabile alla fattispecie

concreta in mancanza di una diversa pattuizione del contratto

collettivo; ed è appunto la derogabilità dell'art. 8 ad essere

censurata.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Non si può, infatti, affermare che il legislatore, nella

disciplina delle conseguenze sanzionatorie derivanti dai

licenziamenti illegittimi, abbia equiparato il trattamento di

situazioni ontologicamente differenti, come sostenuto dal giudice

rimettente nel denunziare la violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Prescindendo dalla ulteriore parificazione, quanto alle suddette

conseguenze sanzionatorie, della violazione delle norme relative alla

mera procedura di licenziamento e di quelle che prevedono i motivi

giustificativi dello stesso - parificazione che il giudice a quo non

censura -, il legislatore ha effettivamente previsto sanzioni

differenti a seconda che ci si trovi nelle piccole ovvero nelle medie

e grandi imprese. Ma nel caso di specie è stata la contrattazione

collettiva integrativa ad estendere anche alle imprese minori la

disciplina dettata per quelle maggiori dall'art. 18 dello statuto dei

lavoratori.

Orbene, l'autonomia collettiva, se non è priva di limiti legali -

potendo sempre il legislatore stabilire criteri direttivi o vincoli

di compatibilità con obiettivi generali -, non può tuttavia essere

annullata o compressa nei suoi esiti concreti, tra i quali, ad

esempio, la determinazione della misura delle retribuzioni o,

appunto, la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento

illegittimo; compressione ed annullamento che possono verificarsi

solo quando detta autonomia introduca un trattamento deteriore

rispetto a quanto previsto dalla legge, ovvero, nell'ipotesi opposta,

esclusivamente a salvaguardia di superiori interessi generali (cfr.

le sentenze n. 34 del 1985 e n. 124 del 1991), interessi che non sono

ravvisabili nella presente fattispecie.

A fondamento della questione non è neppure invocabile l'art. 44

della Costituzione, riguardo al quale questa Corte ha già avuto modo

di precisare che, anche se è ravvisabile in esso un principio

generale di favore per le piccole imprese (giustificato soprattutto

da fini occupazionali), ciò non significa che per i loro dipendenti

debba sempre escludersi la c.d. tutela reale del posto di lavoro: al

contrario, questa deve ritenersi operante nel caso di un

licenziamento privo della essenziale forma scritta (cfr. la sentenza

n. 398 del 1994) e, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il datore

di lavoro si sia liberamente impegnato, nella contrattazione

collettiva, a garantire detta maggior tutela.

Infine, occorre ricordare che l'art. 18 dello statuto dei

lavoratori, prevedendo tale forma di tutela, non è norma speciale

né eccezionale, ma è dotato di forza espansiva, che lo rende

applicabile anche a casi diversi, purché assimilabili per identità

di ratio (cfr. l'ordinanza n. 338 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui

licenziamenti individuali), come modificato dall'art. 2 della legge

11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44,

primo comma, della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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