Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), così come

modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, promosso

con ordinanza emessa il 4 novembre 1994 dal tribunale di Busto

Arsizio, nel procedimento civile vertente tra Impresa "N.T. - Nizzoli

trasporti" e America Marcello, iscritta al n. 542 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione

della sentenza del pretore di Busto Arsizio - sezione distaccata di

Gallarate - con la quale era stata dichiarata l'inefficacia del

licenziamento intimato dall'impresa "N.T. - Nizzoli trasporti" nei

confronti di America Marcello, e conseguentemente pronunciata

condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel

posto di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno

quantificato in L. 9.901.500, oltre accessori, il tribunale di Busto

Arsizio, con ordinanza in data 4 novembre 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966,

n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui

attribuisce al datore di lavoro la facoltà di scelta fra la

riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno.

Rilevato che l'impresa aveva invitato il ricorrente a presentarsi

al lavoro e che lo stesso non si era presentato proponendo precetto

contro la datrice di lavoro per il pagamento del risarcimento del

danno, osserva il giudice a quo che, mentre per i dipendenti di

impresa "maggiore" compete al creditore/lavoratore la scelta fra la

reintegrazione o il risarcimento del danno ex art. 18, quinto comma,

della legge 20 maggio 1970, n. 300, per le imprese "minori", la

facoltà di scelta compete, ex art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.

604, al debitore/datore di lavoro (come già ritenuto dalla Corte di

Cassazione, 3/1/1986, n. 33).

Premesso che le fattispecie debbono essere qualificate come

obbligazione alternativa con facoltà di scelta a favore del

creditore/lavoratore nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e

obbligazione facoltativa da parte del debitore/datore di lavoro nella

legge 15 luglio 1966, n. 604, il rimettente osserva che, in base a

tale principio, il lavoratore di impresa "minore" che non si presenti

in azienda dopo la scelta del datore di riassumerlo, perderebbe il

diritto al risarcimento ex art. 1286, secondo comma, del codice

civile.

Al dipendente di impresa "minore" verrebbe pertanto assicurato un

diverso e più sfavorevole trattamento e non sarebbe inoltre

consentito il concreto esercizio dell'azione per la tutela del

diritto poiché, per un anno almeno - tempo necessario per ottenere

una sentenza esecutiva di primo grado - il lavoratore non dovrebbe

lavorare per impedire che, all'esito della causa, perda il diritto al

risarcimento e non possa più essere reintegrato, per aver trovato

altra occupazione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

L'Avvocatura osserva come il legislatore del 1990 abbia inteso

confermare la compresenza di due normative, quella della tutela

"reale" ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 e quella della tutela

"obbligatoria" ex art. 8 della legge n. 604 del 1966.

Inoltre, la considerazione della scarsa potenzialità economica dei

datori di lavoro di minori dimensioni, se non è riuscita ad impedire

l'estensione di una disciplina vincolistica del licenziamento, ha

tuttavia provocato una fissazione a livello minimale dell'onere

indennitario a carico del datore che ha proceduto al licenziamento

ingiustificato.

Sottolinea ancora l'Avvocatura che da questo quadro normativo

emerge chiaramente che il legislatore del 1990 ha privilegiato la

prospettiva occupazionale su quella meramente (e più limitatamente)

risarcitoria, per cui risulta del tutto ellittico il caso in esame,

in quanto il lavoratore vorrebbe poter scegliere una forma di tutela

(pagamento dell'indennità "ridotta") che è obiettivamente più

sfavorevole di quella in primis apprestata dal legislatore. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Busto Arsizio dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604

(Licenziamenti individuali), così come modificato dall'art. 2 della

legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede il diritto

di scelta fra la riassunzione ed il risarcimento a favore del datore

di lavoro.

A parere del giudice a quo sussisterebbe contrasto con l'art. 3

della Costituzione, in quanto il lavoratore di impresa "minore"

godrebbe di un trattamento più sfavorevole rispetto al lavoratore di

impresa "maggiore", nonché con l'art. 24 della Costituzione non

essendo in concreto concessa tutela al lavoratore di impresa

"minore".

2. - La questione non è fondata dovendosi interpretare la norma

impugnata nei sensi che saranno di seguito precisati.

Questa Corte ha più volte (sentenze nn. 398 del 1994, 189 e 102

del 1975, 55 del 1974) indicato i motivi razionali che giustificano

la diversificazione del regime dei licenziamenti individuali in

ragione delle dimensioni dell'impresa, evidenziando che essi vanno

ricercati nelle esigenze di funzionalità delle unità produttive,

soprattutto ai fini occupazionali, nonché nel diverso grado di

fiduciarietà e di tensione psicologica riscontrabile nei rapporti

diretti fra dipendente e piccolo imprenditore rispetto alla

situazione nella grande impresa.

Nel confermare questa giurisprudenza, va ribadito che, nella sola

ipotesi di imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al

datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilità di riassumere

il lavoratore illegittimamente licenziato, ovvero di risarcirgli il

danno conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento.

3. - La ragionevolezza della differente disciplina tra impresa

minore e maggiore non risolve tuttavia il problema relativo alle

ulteriori conseguenze scaturenti dalla predetta scelta operata dal

datore di lavoro e precisamente quello della esatta interpretazione

dell'espressione normativa che impone all'imprenditore l'obbligo, in

mancanza della riassunzione, di risarcire il danno; ciò costituisce

la sostanza della sollevata questione di costituzionalità.

In proposito, il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale della norma interpretata in modo conforme agli artt.

1286 e ss. del codice civile, e cioè nel senso che, operata la

scelta fra due prestazioni, ciò determina l'irrevocabilità della

stessa, e il debitore resta liberato dalla seconda prestazione.

L'interpretazione da cui muove l'ordinanza di rimessione è

aderente ad un orientamento della Corte di cassazione, tuttavia

contrastato da un maggior numero di pronunce della stessa, secondo

cui il risarcimento previsto dalla norma impugnata costituisce una

delle conseguenze della illegittimità del licenziamento: ed invero,

si è affermato che, in mancanza (per qualsiasi motivo) della

reintegrazione (tutela reale e primaria), è dovuta la seconda delle

tutele, e cioè quella obbligatoria, consistente nella monetizzazione

del danno derivante dall'illegittimo licenziamento, ogni qual volta

non si ripristini il rapporto.

4. - Questo diverso orientamento giurisprudenziale è condiviso

dalla quasi totalità della dottrina e risulta anche da una risalente

pronuncia di questa Corte (sentenza n. 194 del 1970), la quale ebbe

ad affermare testualmente: "Né, ad orientare diversamente il

giudizio della Corte, valgono i rilievi contenuti nelle ordinanze

circa la ingiustizia cui condurrebbe la norma che, si sostiene,

escluderebbe l'obbligo del pagamento dell'indennità, nel caso che il

ripristino del rapporto di lavoro non possa aver luogo per causa non

imputabile al datore di lavoro".

"La Corte esclude che tali inconvenienti possano verificarsi ove si

ritenga - come deve ritenersi perché la norma conservi la

riconosciuta conformità ai principi costituzionali - che il

pagamento della indennità, qualora il rapporto non si ripristini,

sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino

di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la

ragione per cui ciò abbia a verificarsi".

5. - Con tale pronuncia, quindi, questa Corte ha già fatto propria

quella interpretazione della norma che la rende conforme ai principi

costituzionali. E, nella presente occasione, non risultano validi

motivi per discostarsi dalla richiamata pronuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio

1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), così come modificato

dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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