Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), promosso

con ordinanza emessa l'11 aprile 1970 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Cioni Giuseppe e l'Arcispedale di

Santa Maria Nuova di Firenze, iscritta al n. 306 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286

dell'11 novembre 1970.

Visti gli atti di costituzione dell'Arcispedale di Santa Maria

Nuova e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Firenze, con ordinanza emessa l'11 aprile 1970,

nel corso di un procedimento civile promosso da Giuseppe Cioni contro

l'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, nella parte in cui provvede in ordine al "rapporto di lavoro a

tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con

enti pubblici", qualora per enti pubblici si dovessero intendere solo

gli enti pubblici economici, in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 35

della Costituzione.

Tale interpretazione restrittiva deriva dalla sentenza 23 maggio

1969, n. 1811, con cui la Corte di cassazione ha affermato il principio

che il dipendente a contratto di ente pubblico non economico, il quale

voglia fare accertare l'illegittimità del licenziamento per

inesistenza di giustificato motivo, deve proporre la domanda al giudice

amministrativo e non al pretore.

Il giudice a quo, pur non condividendo una simile interpretazione,

ritiene che la delimitazione, ormai di fatto operante, dell'ambito

della legge ai soli enti pubblici economici determini una disparità di

trattamento giurisdizionale tra dipendenti egualmente privi della

garanzia della stabilità del rapporto di lavoro, a seconda che il loro

datore di lavoro sia un ente pubblico economico ovvero un ente pubblico

non economico. Sarebbe pertanto violato il principio costituzionale di

eguaglianza, il quale non sembra consentire che fra due lavoratori che

si trovino nella stessa sostanziale situazione di instabilità del

posto di lavoro, uno possa ottenere giustizia presso il giudice più

vicino, col rito più agile che si conosca, mentre l'altro debba

ricorrere al Consiglio di Stato, con tutte le contrapposte

implicazioni, cui va aggiunta quella della perdita di un grado di

giudizio.

Il pretore di Firenze inoltre sottolinea che, se la citata sentenza

della Cassazione ha per ora riflessi diretti e immediati solo in punto

di giurisdizione, l'interpretazione così accolta potrebbe avere in

secondo tempo effetti anche sul piano sostanziale, in quanto sarebbe

possibile, data la premessa, pervenire all'affermazione del principio

che la tutela accordata dalla legge n. 604 spetti soltanto, per il

medesimo criterio discriminante, ai dipendenti degli enti pubblici

economici e non anche a quelli degli altri enti pubblici.

Il pretore ha anche richiamato il principio del giudice naturale

nonché i precetti di cui agli artt. 4, 35 Cost., i quali conterrebbero

un preciso indirizzo a favore del lavoratore, indubbiamente contrastato

dalla soluzione interpretativa dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966

data dalla Corte suprema.

L'anzidetta questione è stata sollevata dopo che l'ente convenuto

aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Il

pretore ha in proposito osservato che un simile ricorso non priva il

giudice di merito del potere di decidere, condizionando soltanto la

validità degli atti compiuti al riconoscimento della giurisdizione da

parte delle sezioni unite della Cassazione. Ha anche rilevato che la

questione di legittimità costituzionale deve ritenersi pregiudiziale

ad ogni altra, potendosi dubitare in caso contrario della

costituzionalità dell'art. 41 del codice di procedura civile che

prevede e disciplina il regolamento preventivo di giurisdizione.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Si è costituito l'Arcispedale di Santa Maria Nuova, rappresentato

e difeso dall'avv. Lucia Bracco deducendo in primo luogo

l'inammissibilità della questione ed in subordine la sua infondatezza.

Quanto all'eccezione processuale si osserva che il giudice a quo ha

emesso l'ordinanza di remissione dopo che il convenuto aveva proposto

regolamento preventivo di giurisdizione, quando, cioè, da un lato il

procedimento sarebbe stato sospeso di diritto, in attesa della

pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, e dall'altro

il pretore non avrebbe avuto più modo di pronunziarsi sulla propria

competenza giurisdizionale.

In ogni caso la questione proposta sarebbe irrilevante sia per il

motivo appena esposto, sia perché il pretore nega di poter condividere

l'interpretazione data dalla Cassazione contro cui solleva questione di

legittimità costituzionale, sia perché comunque la competenza

funzionale del pretore sarebbe esclusa in controversie come quella di

specie relative non al licenziamento, ma alla corresponsione

dell'indennità di anzianità.

Passando al merito della questione, l'Arcispedale nega il contrasto

tra la norma denunziata e gli artt. 3, 4, 25 e 35 Cost. in base alle

seguenti considerazioni.

In primo luogo, non sussisterebbe l'asserita violazione del

principio di eguaglianza essendo obiettivamente diverse le rispettive

situazioni giuridiche poste alla base del criterio discriminativo della

giurisdizione, nei rapporti di lavoro con enti pubblici economici e non

economici (art. 429 n. 3 cod. proc. civ.).

D'altro canto sarebbe la stessa Carta costituzionale ad attribuire

alla giurisdizione del Consiglio di Stato, nelle particolari materie

indicate dalla legge, la cognizione di diritti soggettivi e non solo di

interessi legittimi.

Nella specie pertanto giudice naturale sarebbe il Consiglio di

Stato ed una disparità di trattamento verrebbe a verificarsi rispetto

a tutti gli altri dipendenti di enti pubblici non economici, se fosse

accolta la tesi che giudice delle controversie dei dipendenti a

contratto sia invece il pretore. Infine, l'unicità del grado di

giudizio non comporterebbe alcuna disparità di trattamento, essendo

questa la regola generale in materia di pubblico impiego.

3. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato.

Anche l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità della questione,

poiché, essendo stato proposto dal convenuto regolamento di

giurisdizione, il pretore avrebbe dovuto sospendere il processo con

ordinanza non impugnabile, a norma dell'articolo 367 del codice di

procedura civile. La sospensione, secondo la giurisprudenza ormai

consolidata della suprema Corte, opererebbe di diritto non essendo

consentito al giudice di derogarvi; egli invero, sino alla sentenza

delle sezioni unite, sarebbe spogliato della potestas iudicandi ed in

questa dovrebbe ritenersi compresa anche il potere del giudice di

pronunciarsi in merito alla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale.

In subordine la difesa dello Stato chiede che la questione venga

dichiarata infondata dato che la diversità di tutela giurisdizionale

(giudice amministrativo anziché giudice ordinario) accordata dalla

legge n. 604 del 1966 ai dipendenti di enti pubblici non economici

troverebbe una giustificazione razionale proprio nella diversa

struttura giuridica di questi enti rispetto a quelli economici. Questi

ultimi infatti esercitano un'attività imprenditoriale diretta alla

produzione di beni o di servizi o intermediaria negli scambi ponendosi

sullo stesso piano con i privati svolgenti analoghe attività, allo

scopo di realizzare direttamente un fine di lucro ed indirettamente una

finalità pubblica.

Quanto, infine, alla pretesa violazione del principio di

eguaglianza sul piano sostanziale, suggerita dal pretore di Firenze

sulla base di una possibile interpretazione discriminatrice della legge

n. 604 in danno dei dipendenti degli enti pubblici non economici, una

siffatta questione non sarebbe prospettabile. Infatti, non sussistendo

allo stato alcuna interpretazione giurisprudenziale in tal senso,

apparirebbe fuori di luogo sostenere la violazione del precetto

costituzionale invocato.

4. - Nelle memorie successivamente depositate l'Arcispedale di

Santa Maria Nuova, dopo aver ribadito le precedenti eccezioni e difese,

sottolinea che nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge 6

dicembre 1971, n. 1034, che; istituendo i tribunali amministrativi

regionali, garantisce un doppio grado di giurisdizione per controversie

come quella di specie. Anche sotto questo ulteriore e nuovo profilo la

questione dovrebbe ritenersi infondata. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966 (che richiede la

giusta causa per la validità dei licenziamenti individuali dei

prestatori d'opera nei rapporti a tempo indeterminato), nella parte in

cui viene a limitare, secondo l'interpretazione datane dalla

Cassazione, la competenza pretorile a conoscere delle controversie

derivanti dall'applicazione della legge stessa solamente quando

riguardano dipendenti da enti pubblici economici, escludendola nei

confronti di quelli appartenenti ad altri enti pubblici, con

conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto induce

a carico di questi ultimi l'onere di far ricorso a rimedi

giurisdizionali meno rapidi e più dispendiosi, e con violazione

altresì degli artt. 4, 25 e 35 della Costituzione. Ritiene il pretore

di essere abilitato a sollevare la detta questione (rilevante per il

giudizio di merito) nonostante fosse stato in precedenza proposto

dall'ente convenuto ricorso per regolamento di giurisdizione, poiché,

mentre tale ricorso non determinerebbe l'automatica sospensione del

corso della causa, la questione stessa deve ritenersi logicamente

antecedente e prevalente, in quanto pregiudiziale, rispetto ad ogni

altra.

2. - Le deduzioni dell'ordinanza per ultimo riferite circa la

ammissibilità della questione non sono da accogliere. Infatti risulta

dagli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile che la proposizione

del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso

carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a

cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile,

l'immediata sua sospensione. Non è il caso di indugiare sui dubbi

prospettati dal giudice a quo circa l'automaticità della sospensione e

la sorte degli atti che fossero compiuti in deroga all'obbligo di

disporre la sospensione stessa, poiché, comunque tali rilievi si

apprezzino, è certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni

competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione

giurisdizionale. Non è dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia

sulla eccezione di costituzionalità costituisce atto d'esercizio di

quella competenza, che è invece precluso.

Ciò ai sensi del citato art. 41, in ordine al quale non è stata

sollevata alcuna eccezione di incostituzionalità, tale non potendosi

ritenere il generico accenno contenuto solo nella motivazione

dell'ordinanza in forma del tutto eventuale e senza alcuna indicazione

delle norme costituzionali cui la disposizione stessa contrasterebbe.

Il carattere pregiudiziale attribuito alla eccezione stessa avrebbe

giustificato la sua proposizione in limine litis, e comunque

anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, una volta intervenuto

quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla

Corte di cassazione.

Da quanto precede si deve argomentare anche il difetto di rilevanza

dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun

effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al

pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile

esclusivamente in virtù del riconoscimento della giurisdizione che

fosse fatto da parte della suprema Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché sollevata dopo la proposizione di

ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme

sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in

epigrafe in riferimento agli articoli 3, 4, 25 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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