Corte costituzionale

Sentenza n. 252/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra I.N.P.D.A.I. e

Sasso Stefano, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1988;.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avv. Nunzio Izzo per l'I.N.P.D.A.I.;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale

Previdenza Dirigenti Aziende Industriali), locatore, aveva richiesto

il rilascio di un immobile deducendo che il convenuto lo abitava

senza esserne il conduttore, il Tribunale di Roma, avendo accertato

che il convenuto era il cognato dell'originario conduttore (il quale

aveva abbandonato l'alloggio lasciandolo in godimento alla sorella e

diversi anni dopo era deceduto) ha sollevato, con ordinanza emessa il

24 maggio 1988, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), nella parte in cui non prevede la successione nel

contratto di parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente

conviventi, anche nella ipotesi di abbandono dell'immobile o di

recesso dal contratto da parte del titolare del rapporto, in favore

dei parenti ed affini stessi;

Il giudice a quo esclude anzitutto che la successione nella

locazione sia avvenuta ex art. 6, in quanto il convenuto e la moglie

non convivevano con il conduttore al momento del suo decesso e rileva

quindi come i familiari conviventi con il conduttore restino estranei

alla locazione e perciò privi di qualsiasi tutela in tutte le

ipotesi in cui questi abbandoni l'immobile;

Il Tribunale prospetta l'accennata questione anche secondo

un'estensione analogica della ratio che ritiene sottesa alla sentenza

n. 404 del 1988 di questa Corte;

Si è costituito l'I.N.P.D.A.I. chiedendo la declaratoria di

manifesta inammissibilità, ovvero di infondatezza della questione;

Ossserva l'Istituto che la creazione di un nuovo diritto

soggettivo, qual è in sostanza quello prospettato dal giudice a quo,

verrebbe a confliggere con le norme amministrative sull'igiene (che

non consentono di utilizzare l'immobile oltre una certa proporzione

tra superficie ed abitanti), nonché a determinare abusi ed arbitri

specialmente nei confronti della pubblica Amministrazione;

Inoltre il "consolidamento" dei rapporti di locazione a favore di

parenti ed affini del conduttore avrebbe come conseguenza

l'impossibilità, per il locatore-ente pubblico, di disporre di

immobili da destinare agli sfrattati, come la legge viceversa

dispone. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O.

n. 718/1988), solleva questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), "nella parte in cui

non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del

conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nella ipotesi di

abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del

titolare della locazione, in favore dei parenti od affini stessi, per

contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione";

2. - La questione è infondata;

La norma impugnata prevede tre fattispecie: a) la morte del

conduttore; b) la separazione giudiziale, lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) la separazione

consensuale o la intervenuta nullità del matrimonio;

La sentenza di questa Corte n. 404 del 1988 non ha aggiunto alla

previsione della legge ulteriori fattispecie, ma ha soltanto inserito

nell'elenco dei successibili nel contratto per l'ipotesi sub a), il

convivente more uxorio; in quella sub c), il coniuge separato di

fatto, data la irrilevanza del titolo della separazione, consensuale

o di fatto, rispetto alla ratio legis; nonché il convivente se con

prole naturale;

Il giudice a quo, invece, chiede l'addizione di una quarta

fattispecie, qual è quella dell'abbandono dell'immobile o del

recesso dal contratto da parte del conduttore in favore di parenti od

affini, operazione questa che, non essendo suffragata da alcuna

cogente lettura dei parametri costituzionali richiamati, dovrebbe

essere riservata alla discrezionalità legislativa anche ove se ne

rinvenisse una razionale giustificazione;

3. - Occorre, viceversa, precisare, sul tema di causa, che, come

ogni altro diritto sociale, anche quello all'abitazione, è diritto

che tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della

collettività; solo il legislatore, misurando le effettive

disponibilità e gli interessi con esse gradualmente satisfattibili,

può razionalmente provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire

puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti

fondamentali;

In particolare nelle ipotesi di cui all'art. 6 della legge n. 392

del 1978, il diritto sociale all'abitazione viene in considerazione,

secondo l'insegnamento di questa Corte, di cui alla sentenza n. 404

del 1988, quale esigenza di conservare il tetto "fino alla normale

consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita

ex lege";

Siffatta delimitazione temporale concorre a descrivere il regime

di "minore compressione del diritto del proprietario-locatore" voluto

dal legislatore con la legge n. 392 del 1978;

Sarebbe pertanto contrario alla ratio legis, tutelare l'ipotesi

del volontario abbandono dell'immobile o del recesso dal contratto da

parte del conduttore in favore di parenti od affini che, anche a

prescindere dal caso di specie (contratto soggetto a proroga con Ente

pubblico locatore), sarebbe fonte di una forte attenuazione del

diritto del locatore al di fuori di situazioni che impongono la

solidarietà sociale;

Il diritto del locatore, infatti, verrebbe a subire gli effetti

compressivi di comportamenti non sempre necessitati, quando non

arbitrari, del conduttore;

La dilatazione delle ipotesi di successione che si realizzerebbe

con la creazione delle nuove situazioni soggettive auspicate dal

giudice a quo indurrebbe nei fatti una circolazione del tutto anomala

delle abitazioni, concorrendo a ridurre ulteriormente un'offerta di

alloggi in locazione già molto rarefatta;

Tale prospettiva appare quindi antitetica a quell'esigenza di

riordino del mercato abitativo che questa Corte (sentenza n. 1028 del

1988) ha auspicato possa realizzarsi onde eliminare il disagio della

categoria dei conduttori "nel quadro di un intervento globale sui

settori dell'edilizia pubblica e privata (postulato dal legislatore

del 1978: cfr. sent. n. 252 del 1983), idoneo ad incrementare

l'offerta di alloggi a canoni economicamente sopportabili".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di

Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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