Corte costituzionale

Sentenza n. 404/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27

luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promossi con ordinanze emesse il 21 dicembre 1981 dal

Pretore di Rodi Garganico, il 21 maggio 1982 dal Pretore di Cecina,

il 6 ottobre 1982 dal Tribunale di Firenze e il 30 gennaio 1984 dal

Pretore di Sestri Ponente, iscritte rispettivamente ai nn. 116 e 588

del registro ordinanze 1982, al n. 368 del registro ordinanze 1983 e

al n. 478 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'anno 1982, nn. 39 e 253

dell'anno 1983 e n. 259 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento per convalida di sfratto dinanzi al

Pretore di Rodi Garganico, si era costituito il coniuge del

conduttore intimato, offrendo di sanare la morosità e la parte

attrice ne aveva eccepito il difetto di legittimazione. Il Pretore,

accertata la separazione di fatto - essendosi l'intimato allontanato

dalla casa coniugale - con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 (R.O.

n. 116/1982), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani"), nella parte in cui non prevede la successione del

coniuge nella locazione nell'ipotesi di separazione di fatto,

analogamente a quanto è invece dettato per la separazione

consensuale, e ciò anche quando vi sia accordo circa la permanenza

nell'immobile.

Il Pretore di Cecina, adito dalla locatrice di un immobile per il

rilascio del medesimo, detenuto dalla convivente del conduttore

deceduto, essendo risultato che i due erano legati da matrimonio

religioso non trascritto, ha sollevato, con ordinanza del 21 maggio

1982 (R. O. n. 588/1982), in relazione all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27

luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione al

conduttore del convivente che sia a questi legato da siffatto vincolo

religioso.

Il Pretore di Sestri Ponente, adito per il rilascio di un immobile

nei confronti della convivente more uxorio del conduttore deceduto,

con ordinanza del 30 gennaio 1984 (R.O. n. 478/1984), ha ritenuto che

la mancata inclusione di tale soggetto tra i successibili, da parte

dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, consente di

prospettare la questione di legittimità della norma citata in

relazione agli artt. 3, primo comma, 2 e 42, secondo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo sottolinea l'incremento statistico di tali

convivenze richiamando a riguardo il concetto di formazione sociale

in cui il singolo può svolgere la sua personalità e si duole della

condizione deteriore in cui il convivente superstite è posto

rispetto al coniuge.

È intervenuta in tutti e tre i giudizi l'Avvocatura dello Stato,

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha

concluso per l'infondatezza delle proposte questioni sulla base di

quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 45 del 1980.

Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 (R.O. n. 368/1983) il

Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e

30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella

parte in cui non prevede che, in caso di separazione consensuale, il

convivente more uxorio del conduttore succeda a quest'ultimo nella

locazione, anche in presenza di figli naturali. In particolare

osserva il giudice rimettente che la mancata estensione della

facoltà di succedere al convivente, impedisce al conduttore che

abbia procreato dei figli di garantire ad essi un'abitazione. Considerato in diritto

1. - Le quattro questioni, di cui alle ordinanze in epigrafe,

riguardano l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina

delle locazioni di immobili urbani") e vanno decise con unica

sentenza.

2. - L'articolo suindicato è sospettato:

a) dal Pretore di Rodi Garganico, con ordinanza del 21 dicembre

1981 (R. O. n. 116/1982), di violare il principio d'eguaglianza di

cui all'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la

successione dell'altro coniuge al conduttore anche in caso di

separazione di fatto, se tra i due si sia così convenuto";

b) dal Pretore di Cecina, con ordinanza del 21 maggio 1982 (R.

O. n. 588/1982), di violare il principio d'eguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la

possibilità di succedere nel contratto di locazione al coniuge del

conduttore defunto, a lui unito da matrimonio religioso non

trascritto";

c) dal Pretore di Sestri Ponente, con ordinanza del 30 gennaio

1984 (R.O. n. 478/1984), di violare, oltre all'art. 3, anche gli

artt. 2 e 42, secondo comma, della Costituzione "nella parte in cui

esclude il convivente more uxorio del conduttore defunto dal diritto

a succedergli nel contratto di locazione";

d) dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 6 ottobre 1982

(R. O. n. 368/1983), di violare, oltre all'art. 3, anche gli artt. 2

e 30 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la

successione nel contratto per il convivente more uxorio se così sia

convenuto nell'atto di separazione e vi sia prole naturale".

3. - Le questioni sono fondate.

Il profilo, che tutte le accomuna, consiste nel chiedersi se la

mancata previsione della successione nella titolarità del contratto

di locazione, fino alla normale consumazione della durata

quadriennale del rapporto, come stabilita ex lege, non contrasti con

valori presenti in Costituzione.

Non viene qui in evidenza, come ritengono i giudici a quibus, un

trattamento discriminatorio a sfavore della convivenza more uxorio,

che violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione. E neppure un contrasto con la spontaneità delle

formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo,

di cui all'art. 2 della Costituzione, o, nel particolare caso di

specie sub d), un ostacolo all'esercizio e all'adempimento dei

diritti e doveri dei genitori di mantenere, istruire ed educare i

figli anche se nati fuori del matrimonio, di cui all'art. 30, primo

comma, della Costituzione.

Come affermato da una recente sentenza di questa Corte (n. 217 del

1988): "il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali

caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico

voluto dalla Costituzione... In breve, creare le condizioni minime di

uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di

cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello

all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta

ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità

umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso".

Altra sentenza di questa Corte (sent. n. 49 del 1987) aveva già

riconosciuto "indubbiamente doveroso da parte della collettività

intera impedire che delle persone possano rimanere prive di

abitazione".

Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favor, di

cui all'art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l'accesso del

risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, hanno una portata

più generale ricollegandosi al fondamentale diritto umano

all'abitazione riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e

nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali

e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale

della Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in

seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n.

881).

Quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978,

detta l'art. 6, rubricandolo "Successione nel contratto", esprime il

dovere collettivo di "impedire che delle persone possano rimanere

prive di abitazione", dovere che connota da un canto la forma

costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto

sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili

dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.

4. - Ciò conduce ad ulteriore sviluppo le considerazioni svolte

nella sentenza di questa Corte n. 252 del 1983.

All'inizio degli anni Ottanta un indirizzo dottrinale e

giurisprudenziale tendeva a costruire il diritto all'abitazione come

un diritto soggettivo perfetto, destinato a rendere sempre poziore la

posizione del locatario su quella del locatore, suggerendo come

modello la disciplina francese e tedesca della locazione abitativa a

tempo indeterminato con recesso del locatore solo per giusta causa.

La Corte dovette allora obbiettare che la "stabilità della

situazione abitativa" non costituisce autonomo e indefettibile

presupposto per l'esercizio dei diritti inviolabili di cui all'art. 2

della Costituzione.

La Corte invece affermava in proposito che "indubbiamente

l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella

vita dell'individuo, un bene primario il quale deve essere

adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge".

La giurisprudenza precedente di questa Corte (sent. n. 45 del

1980; ord. n. 128 del 1980) non aveva dato il dovuto rilievo

all'abitazione come bene primario, valutando su un piano prospettico

di maggiore rilevanza l'estraneità del convivente more uxorio dagli

elenchi tassativi degli aventi diritto alla proroga dei contratti di

locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, in caso di morte

del conduttore, sia in base all'art. 2-bis, comma primo, parte prima,

della legge 12 agosto 1974, n. 351, sia in base all'art. 1, comma

quarto, parte prima, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Ritiene oggi la Corte che la nuova normativa sulla disciplina

delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione,

introdotta dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, realizzando con il

regime dell'equo canone un superamento di quella previgente, fondata

sul meccanismo della proroga, determini una minore compressione del

diritto del proprietario-locatore e consenta pertanto una più

penetrante indagine sui fini che il legislatore ha inteso perseguire

nel sostituire la fattispecie "successione nel contratto" a quella

della operatività della proroga.

Il legislatore del 1950 ha usato la formula "la proroga opera

soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli

affini del defunto con lui abitualmente conviventi" (art. 1, comma 4,

parte I, l. n. 253/1950); quello del 1974 la variante: "del coniuge,

dei figli, dei genitori o dei parenti entro il secondo grado del

defunto con lui anagraficamente conviventi" (art. 2-bis, comma 1,

parte I, l. n. 351/1974).

La volontà di escludere qualunque soggetto diverso da quelli

elencati è fatta palese dall'avverbio "soltanto".

Diversa formulazione è quella dell'art. 6, primo comma, della

vigente legge n. 392 del 1978: "in caso di morte del conduttore, gli

succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini

con lui abitualmente conviventi".

Le species "figli, genitori, parenti entro il secondo grado, con

lui anagraficamente conviventi", della corrispondente norma del 1974,

si espandono nei genera "eredi, parenti, affini con lui abitualmente

conviventi".

Il legislatore del 1978, cioè, ha voluto tutelare non la famiglia

nucleare, né quella parentale, ma la convivenza di un aggregato

esteso fino a comprendervi estranei - potendo tra gli eredi esservi

estranei -, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini.

È evidente la volontà legislativa di farsi interprete di quel

dovere di solidarietà sociale, che ha per contenuto l'impedire che

taluno resti privo di abitazione, e che qui si specifica in un regime

di successione nel contratto di locazione, destinato a non privare

del tetto, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più

esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia

della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi.

5. - Se tale è la ratio legis, è irragionevole che

nell'elencazione dei successori nel contratto di locazione non

compaia chi al titolare originario del contratto era nella stabile

convivenza legato more uxorio.

L'art. 3 della Costituzione va qui invocato dunque non per la sua

portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione

del coniuge da quella del convivente more uxorio, ma per la

contraddittorietà logica della esclusione di un convivente dalla

previsione di una norma che intende tutelare l'abituale convivenza.

Se l'art. 3 della Costituzione è violato per la non

ragionevolezza della norma impugnata, l'art. 2 lo è quanto al

diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente

leso.

6. - La questione sub b), sollevata dal Pretore di Cecina -

possibilità di succedere nel contratto di locazione al coniuge del

conduttore defunto, a lui unito da matrimonio religioso non

trascritto - e quella sub c) sollevata dal Pretore di Sestri Ponente

- successione anche questa mortis causa nel contratto del convivente

more uxorio - sono assolutamente identiche dato che la convivenza con

il conduttore defunto non riceve diversa qualificazione dalla

circostanza che nell'un caso essa sia stata suggellata dal matrimonio

religioso non trascritto e nell'altro sia rimasta affidata

all'affectio quotidiana.

Nella questione sub d), sollevata dal Tribunale di Firenze,

essendo la separazione tra i conviventi more uxorio soltanto una

espressione metaforica che indica in realtà la estinzione del

rapporto more uxorio, l'esistenza di prole naturale valorizza

ulteriormente la ratio decidendi per la conservazione dell'abitazione

alla residua comunità familiare.

Nella questione sub a), sollevata dal Pretore di Rodi Garganico,

la separazione di fatto tra coniugi non dovrebbe avere alcuna

rilevanza esterna, restando quella locata la casa coniugale. Ma

essendosi convenuta tra i coniugi la conservazione dell'abitazione

per uno solo di essi, la fattispecie, in base al principio di

razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione, non può ricevere

trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi previste dal

terzo comma dell'art. 6 della legge 392 del 1978 che recita: "In caso

di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore

succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto".

Rispetto al bene primario dell'abitazione che la ratio legis

salvaguarda, il titolo della separazione, di fatto o consensuale, non

può avere effetto discriminatorio senza vulnerare ancora una volta

il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione nella

configurazione su richiamata.

Che la separazione di fatto non comporti l'evidenza documentale di

quanto convenuto tra i coniugi, come nella separazione consensuale,

provveduta di verbale e di decreto di omologazione, non è ragione

sufficiente per giustificarne l'assenza dalla previsione legale.

L'accordo o l'atto concludente tra i separati di fatto sarà oggetto

di prova e il relativo accertamento ristabilirà la parità con

l'accordo convenuto nel verbale tra i separati con separazione

consensuale omologata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i successibili

nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del

conduttore, il convivente more uxorio;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non

prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se

tra i due si sia così convenuto;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, della legge

27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione

nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la

convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole

naturale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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