Art. 18 — Ubicazione

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In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:

  • a)0,85 per la zona agricola;
  • b)1 per la zona edificata periferica;
  • c)1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
  • d)1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
  • e)1,30 per il centro storico. I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:
  • a)0,85 per la zona agricola;
  • b)1 per il centro edificato;
  • c)1,10 per il centro storico. All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti suindicati.

Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 380/2006

    Questione inammissibile
    14 novembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla più articolata elencazione di zone di cui al primo comma dello stesso articolo. Infatti, premesso che è certa la persistenza della rilevanza della questione pur dopo l'abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'art. 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, posto che la stessa continua ad applicarsi ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di abrogazione (art. 14, comma 5, L. n. 431/98), il giudice rimettente ha chiesto alla Corte una pronuncia additiva in una materia - individuazione dei criteri di calcolo dell'equo canone - comportante una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata ed in relazione alla quale il legislatore ha esercitato un'ampia discrezionalità. > >- Sull'ammissibilità delle pronunce additive solo quando la soluzione sia logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, v. citate sentenze nn. 308 e 258/1994, n. 298/1993. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in materia di individuazione dei criteri di calcolo dell'equo canone, v. citata sentenza n. 55/2000, ordinanze citate nn. 146/1991, 17/1989, 1084 e 1048/1988.

    Art. 18 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 14 Locazioni abitative · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 298/2003

    Questione infondata
    26 settembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 13 Legge sull’equo canone · Art. 14 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 287/2002

    Questione inammissibile
    26 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui i citati articoli non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quò), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone).

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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