Legge sull’adozione

Art. 35 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/2016

    Questione inammissibile
    7 aprile 2016

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, «nella parte in cui - come interpretati secondo diritto vivente - non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)». Il giudice a quo , trascurando di compiere una corretta ricognizione del quadro normativo di riferimento, affronta in modo contraddittorio la questione relativa all'esistenza della propria potestas iudicandi sulla fattispecie sottoposta a giudizio, con conseguente erronea qualificazione dei fatti che si riverbera, a sua volta, sulla rilevanza delle questioni proposte. Il rimettente, infatti ,opera un indistinto riferimento all'art. 41 della legge n. 218 del 1995, non distinguendo tra i due commi della disposizione che prevedono differenti e alternativi procedimenti per giungere al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. Nel richiamare, poi, più specificamente l'operatività del comma 2 della disposizione appena menzionata, il giudice ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, riconducendone la fattispecie all'art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983 (indicato dalla stesso comma 2) che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. La fattispecie oggetto del giudizio a quo , invece, non è riconducibile all'ipotesi indicata poiché essa si applica ai soli cittadini italiani che, trasferendo fittiziamente la residenza all'estero mirano ad eludere la rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, mentre nella fattispecie concreta la ricorrente nel giudizio a quo è cittadina italiana solo al momento della presentazione del ricorso, ma cittadina americana al momento dell'adozione. Sull'inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo che determina un'erronea qualificazione dei fatti sottoposti al suo giudizio e si riverbera sulla rilevanza delle questioni proposte, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 264/2015 e 116/2014.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 347/2005

    Questione infondata
    29 luglio 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 44 della medesima legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. La questione risulta sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all’adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all’art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l’ordinamento italiano – descritti dall’art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell’adozione in casi particolari, come regolati dal Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari. - Sul principio per cui le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero, v. la citata sentenza n. 199/1986.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 44 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 350/2002

    Questione inammissibile
    16 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza nel giudizio 'a quò, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui, per l'adozione di minori stranieri, prevedendo l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consente al tribunale di disporre che il minore possa conservare anche il cognome originario. Infatti le disposizioni censurate non devono essere applicate dal giudice 'a quò, chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla quale si è già pronunciato il tribunale minorile competente.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art35 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari