Corte costituzionale

Ordinanza n. 350/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto

del minore ad una famiglia), nel testo modificato dalla legge

28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,

recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori",

nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), promosso

con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 dal Tribunale di Vicenza,

iscritta al n. 966 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale,

dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento

agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27

e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una

famiglia), nella parte in cui, in caso di adozione di un minore

straniero, dispongono l'attribuzione automatica all'adottato del solo

cognome degli adottanti, non consentendo al giudice di disporre che

il minore conservi anche il cognome originario;

che il giudice a quo, è investito dell'esame di una domanda,

presentata dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 69, 165, 166 e

167 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato

civile), con la quale è stata promossa d'ufficio la formazione

dell'atto di nascita di un minore adottato all'estero;

che con successiva domanda integrativa del 21 febbraio 2001,

il pubblico ministero chiedeva che il minore potesse mantenere il

cognome originario "in uno col cognome degli adottanti", facendo

proprie le motivazioni di una istanza in tal senso presentatagli dai

genitori adottivi;

che a fondamento di tale seconda domanda il pubblico

ministero faceva presente come il minore avesse percepito

negativamente la perdita del suo cognome originario, vivendo la

stessa come una sorta di "amputazione della personalità" e che nello

stesso nucleo familiare era già inserita la sorella dell'adottato;

che le ragioni esposte dall'istante venivano in seguito

confermate dall'istruttoria disposta dal giudice, che accertava che

la perdita del cognome era stata vissuta come una espropriazione da

parte del minore;

che, ad avviso del Tribunale di Vicenza, la domanda del

pubblico ministero non potrebbe, in applicazione delle disposizioni

impugnate, trovare accoglimento, in quanto il Tribunale per i

minorenni di Venezia, con decreto del 1 febbraio 1999, aveva

riconosciuto il provvedimento dell'autorità straniera quale

affidamento preadottivo del minore e successivamente, con decreto

dell'8 agosto 2000, aveva dichiarato l'adozione del minore ordinando

la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile;

che, secondo il giudice a quo, poiché l'art. 35 della legge

n. 184 del 1983 richiama l'art. 27 della stessa legge, deve dedursi

che l'adozione internazionale produce gli stessi effetti di quella

nazionale e comporta di conseguenza l'automatica attribuzione al

minore del solo cognome degli adottanti, come ribadito dal successivo

art. 28;

che, ad avviso del rimettente, quanto alla attribuzione del

cognome al minore adottato all'estero, va verificata la

compatibilità con i principi costituzionali dell'impostazione

seguita dal legislatore del 1983, confermata dalla novella del 1998,

nella parte in cui essa viene "assunta in termini di tale assolutezza

da non consentire deroghe neppure in comprovati casi particolari nei

quali l'interesse del minore deponga in senso contrario";

che, ricordata la giurisprudenza della Corte in tema di

tutela del nome quale diritto garantito dall'art. 2 Cost. (sentenze

nn. 13 del 1994, 297 del 1996 e 120 del 2001), secondo il giudice a

quo la forzosa soppressione del cognome della famiglia di origine

potrebbe configurare una violazione del diritto all'identità

personale dell'adottato;

che, sempre secondo il Tribunale di Vicenza, la rigidità

delle disposizioni impugnate è irragionevole, in riferimento

all'art. 3 Cost., in quanto non tiene in considerazione

l'eventualità che in casi specifici e comprovati l'interesse del

minore possa essere più tutelato dal mantenimento, piuttosto che

dalla soppressione, del cognome di origine;

che, rileva ancora il rimettente, l'art. 10, terzo comma,

della legge 22 maggio 1974, n. 357 (Ratifica ed esecuzione della

convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a

Strasburgo il 24 aprile 1967), prevede espressamente che, come regola

generale, l'adottato possa assumere il cognome dell'adottante o

aggiungerlo al proprio, secondo un'impostazione più rispettosa dei

casi concreti;

che il giudice a quo ritiene che tale disposizione "si ponga

come parametro per valutare la correttezza costituzionale della

disciplina legale denunciata" in riferimento agli artt. 10 e 11

Cost., anche perché la legge n. 476 del 1998, nel modificare

l'originaria disciplina della legge n. 184 del 1983 in materia di

adozione internazionale, non avrebbe minimamente considerato le norme

di detta Convenzione del 1967;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la questione

sollevata dal Tribunale di Vicenza;

che preliminarmente la difesa erariale rileva come il

riferimento, quali parametri di illegittimità costituzionale, agli

artt. 10 e 11 Cost. risulti non pertinente, non avendo il Paese di

provenienza del minore sottoscritto le Convenzioni internazionali

citate nell'ordinanza di rimessione e non venendo in questione né il

rispetto di norme internazionali di natura consuetudinaria, né

alcuna limitazione alla sovranità nazionale;

che l'Avvocatura osserva che può dubitarsi della rilevanza

della questione nel procedimento a quo, che concerne la ricostruzione

e la formazione di un atto di stato civile e non gli effetti della

già disposta adozione, rilevando come il giudice a quo, non si sia

dato minimamente carico di esaminare la disposizione di cui

all'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la

revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a

norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127),

secondo cui l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento

del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli

se questo costituisce ormai un autonomo segno distintivo della sua

identità personale;

che l'Avvocatura ritiene che le norme censurate non siano

incompatibili coi principi costituzionali invocati, in quanto dettate

per favorire la piena integrazione del minore nel nuovo nucleo

famigliare, e che la questione abbia carattere manipolativo, in

quanto volta ad introdurre una scelta discrezionale del giudice.

Considerato che il Tribunale di Vicenza dubita della legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),

nella parte in cui, per la adozione di minori stranieri, prevedendo

l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli

adottanti, non consentono che il tribunale possa stabilire che il

minore possa conservare anche il cognome originario, per violazione:

dell'art. 2 della Costituzione, essendo la possibilità di mantenere

il cognome originario un diritto inviolabile della persona;

dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento

che l'automatica attribuzione al minore del solo cognome degli

adottanti non terrebbe in considerazione i singoli casi specifici;

degli artt. 10 e 11 Cost., perché le disposizioni impugnate non

terrebbero in alcuna considerazione le norme della Convenzione

europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il

24 aprile 1967, ratificata dalla legge 22 maggio 1974, n. 357;

che il giudice rimettente, investito della domanda del

pubblico ministero volta alla formazione di un atto di stato civile,

censura le disposizioni sull'adozione internazionali dei minorenni -

delle quali non deve in alcun modo fare applicazione, essendo esse

già state considerate dal competente tribunale per i minorenni -

omettendo al contrario di valutare l'incidenza sul procedimento in

corso dell'art. 95, comma, 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento

per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato

civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997,

n. 127), che consente all'interessato di chiedere il riconoscimento

del diritto al mantenimento del cognome originariamente

attribuitogli, quando questo costituisce ormai un autonomo segno

distintivo della sua identità personale;

che la questione sollevata dal Tribunale di Vicenza appare

perciò manifestamente inammissibile per irrilevanza, perché le

disposizioni impugnate non devono essere applicate dal giudice a quo

chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla

quale si è già pronunciato il tribunale minorile competente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27

e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una

famiglia), nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII

del libro primo del codice civile), sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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