Legge sull’adozione

Art. 22 adozione

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I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di eta' inferiore, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalita'. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 192/2001

    Questione infondata
    14 giugno 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede per l'adozione nazionale, al contrario di quanto stabilito per l'adozione internazionale, che l'idoneità od inidoneità degli adottanti debba essere dichiarata con un provvedimento espresso del giudice minorile. Infatti, da un lato, l'adozione nazionale e quella internazionale obbediscono a procedure differenziate; dall'altro, l'idoneità all'adozione (nazionale) va valutata con riferimento al singolo minore, e quindi non avrebbe rilievo alcuno una declaratoria astratta di idoneità od inidoneità della coppia adottante. - Sulla differenza tra adozione nazionale d internazionale, v. sentenza n. 10/1998. - Sulla inconfigurabilità di un "diritto ad adottare", quale diritto inviolabile della persona, v. sentenza n. 281/1994. - Sulla natura non dispositiva del procedimento di adozione, v. sentenza n. 197/1986. M.R.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 22 adozione · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art22 · fonte del testo

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