Corte costituzionale

Sentenza n. 351/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 5 e

6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 15

novembre 1988 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile

promosso da Cannizzo Luigi ed altra nei confronti di Cannizzo

Giampaolo ed altri; iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione promosso dai

genitori avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino

che aveva respinto l'opposizione al decreto dichiarativo dello stato

di adottabilità di tre loro figli minori, la Corte d'appello Sezione

per i minorenni di Torino, con ordinanza del 15 novembre 1988, ha

sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, "nella parte

in cui non prevede la facoltà del genitore e del tutore di farsi

assistere da difensore tecnico nella procedura camerale e l'obbligo

del giudice di avvisare i predetti a tale facoltà".

La denunciata omissione, ad avviso del giudice a quo, "può

determinare pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa,

tanto più in relazione a rapporti di tale rilevanza giuridica e

morale quali sono i rapporti tra genitori e figli e i rapporti tra

tutore e minore soggetto a tutela".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto

di motivazione circa la rilevanza, e comunque infondata, posto che

alla norma impugnata non può essere attribuito il significato di

escludere l'assistenza del difensore. La possibilità di tutelare in

giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore è

sufficiente per ritenere garantito il diritto di difesa. Considerato in diritto

1. - La Corte d'Appello di Torino - Sezione per i minorenni

ritiene contrastante col diritto di difesa, garantito dall'art. 24

della Costituzione, l'art. 10, quinto e sesto comma, nella parte in

cui non prevede la facoltà dei genitori (o del tutore) di farsi

assistere da un difensore nella prima fase della procedura per la

dichiarazione di adottabilità del minore, nonché l'obbligo del

giudice di avvisarli di tale facoltà.

L'eccezione di inammissibilità, preliminarmente opposta

dall'Avvocatura dello Stato, sul riflesso che il giudice remittente

"non ha minimamente spiegato sotto quale profilo sarebbe rilevante la

sollevata questione", non può essere condivisa. È vero che, in caso

di accoglimento della questione, la mancata assistenza del difensore

non configurerebbe per sé sola un vizio in procedendo, posto che

tale assistenza è prospettata come facoltativa, non obbligatoria. Ma

l'art. 10 della legge n. 184 del 1983 è stato impugnato anche in

quanto non prevede l'obbligo del giudice di rendere edotti i genitori

della possibilità di farsi assistere da un difensore. Sotto

quest'altro profilo l'accoglimento della questione farebbe emergere

un vizio procedurale del provvedimento dichiarativo dello stato di

adottabilità. Tanto basta per reputare soddisfatta la condizione di

ammissibilità di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 83

del 1953, mentre non occorre che l'ordinanza di rimessione specifichi

il tipo di incidenza del vizio ipotizzato sulla decisione del

gravame.

2. - La questione non è fondata.

La mancata previsione dell'assistenza di un difensore non

significa divieto ai genitori (o al tutore) di avvalersene, ma

soltanto che essa non è obbligatoria. Come questa Corte ha affermato

nella sentenza n. 202 del 1975, "è nel sistema, anche a proposito

dei procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o

almeno assistere da un difensore. Onde, in mancanza di una norma che

vieti codesta assistenza, si deve ritenere che la stessa sia

implicitamente ammessa e consentita".

D'altro lato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte

(cfr., tra le altre, le sentenze n. 29 del 1962, n. 190 del 1970 e n.

150 del 1972), il diritto di difesa non si identifica sempre con la

necessità della materiale assistenza del difensore. In ragione delle

speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento preso in

considerazione, il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente

garantito anche da norme che, come quella in esame, consentono alla

parte la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni

facendosi assistere da un difensore, senza rendere obbligatoria tale

assistenza.

3. - Interpretata nel senso di non precludere ai genitori del

minore la facoltà di farsi assistere da un difensore, la

disposizione denunciata, ad avviso del giudice a quo, violerebbe pur

sempre il diritto di difesa in quanto non prevede l'obbligo di

avvertire i genitori della detta facoltà.

A parte il rilievo che l'ordinanza di rimessione non precisa in

quale momento e con quali modalità siffatto obbligo di avviso

dovrebbe essere adempiuto (se nell'atto con cui si comunica ai

genitori la data fissata per l'udienza oppure oralmente in udienza

qualora si presentino privi di difensore), la questione comunque,

anche sotto questo profilo, non è fondata.

È certo opportuno che i genitori del minore, chiamati a comparire

per essere sentiti dal giudice nella fase preliminare del

procedimento di adottabilità, siano avvisati della possibilità di

farsi assistere da un difensore. Ma il diritto di difesa non comporta

l'obbligo del giudice di indicare alle parti possibilità o

opportunità processuali di cui possono avvalersi secondo legge. Là

dove un obbligo del genere è previsto, come nell'art. 421, primo

comma, cod. proc. civ., si tratta di norme determinate da peculiari

caratteristiche o speciali esigenze (per esempio, di speditezza) del

procedimento, fuori dalla portata dell'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto e sesto comma,

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Torino -

Sezione per i minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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