Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990

dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sabatino

Mario e S.p.A. Baxter ed altro, iscritta al n. 224 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Sabatino Mario e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato Vito Lipari per l'I.N.P.S.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile - nel quale Mario Sabatino

aveva chiesto, nei confronti dell'I.N.P.S. e della S.p.a. Baxter, sua

datrice di lavoro, il riconoscimento del diritto all'astensione dal

lavoro previsto dall'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre

1971, n. 1204, con condanna dell'I.N.P.S. a corrispondergli le relative provvidenze economiche, deducendo, a tal fine, che a lui e a sua

moglie, anch'essa lavoratrice dipendente, il Tribunale per i

minorenni di Firenze aveva affidato in via provvisoria un minore in

stato di abbandono ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983,

n. 184 e che lui e sua moglie, di comune accordo, avevano ritenuto

necessario ed opportuno, per il migliore inserimento del bambino loro

affidato (affetto da ritardo psicomotorio), che fosse il marito,

anziché la moglie, ad usufruire dell'astensione dal lavoro prevista

dalla norma già citata - il Pretore di Firenze, quale giudice del

lavoro, con ordinanza del 4 dicembre 1990 (r.o. n. 224/91), ha

sollevato, con riferimento agli artt. 3, 29, primo e secondo comma,

30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977,

n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di

lavoro, nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario in

via provvisoria di un minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4

maggio 1983, n. 184, di fruire dell'astensione dal lavoro durante i

primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella

famiglia affidataria, qualora la moglie, anch'essa lavoratrice, vi

abbia rinunciato d'accordo con lui.

Il giudice a quo richiama la sentenza n. 1 del 1987 di questa

Corte, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

del medesimo art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte

in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il

diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola

madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6 della legge 9

dicembre 1977, n. 903, 4, lettera c) e 10 della legge 30 dicembre

1971, n. 1204 vengano riconosciuti anche al padre lavoratore, nei

casi in cui l'assistenza della madre al minore sia divenuta

impossibile per decesso o grave infermità. Alla luce della

motivazione di tale pronunzia, il Pretore di Firenze ritiene che

riservare alla sola donna lavoratrice il diritto all'astensione dal

lavoro per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino

nella famiglia affidataria, senza prevedere la facoltà dei coniugi,

entrambi lavoratori, di accordarsi affinché sia il marito a fruire

di tale diritto, non può essere giustificato dalle specifiche

esigenze di tutela della salute della donna connesse al parto e si

pone, quindi, in contrasto con le norme costituzionali sopra

richiamate ed in particolare con il principio dell'uguaglianza morale

e giuridica dei coniugi stabilito dall'art. 29, secondo comma, della

Costituzione, attuando una ingiustificata disparità di trattamento

del marito rispetto alla moglie in rapporto al di lui diritto e

interesse ad una libera ed integrale partecipazione alla prima e più

delicata fase d'inserimento del minore. Ne conseguirebbe anche una

possibile diminuzione delle garanzie del minore stesso rispetto

all'apporto dell'affidatario.

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Mario

Sabatino e l'I.N.P.S.

Il primo sulla base di una approfondita illustrazione delle

ragioni enunciate nell'ordinanza di rimessione, con particolare

riguardo alle affermazioni contenute nella citata sentenza n. 1 del

1987 di questa Corte circa la funzione complessiva dell'istituto in

discussione, ha chiesto che della norma impugnata fosse dichiarata

l'illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal Pretore.

L'istituto ha invece sostenuto l'infondatezza della questione

perché "l'esperienza quotidiana dimostra incontestabilmente che, nel

primo periodo di vita del figlio o, trattandosi di bambino ottenuto

in affidamento provvisorio o preadottivo, nel primo periodo del suo

ingresso in famiglia, la persona più idonea e qualificata per

accudirlo e guidarlo nella delicata fase dello sviluppo psicofisico o

dell'adattamento al nuovo ambiente familiare, è la madre: non

certamente il padre".

Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Firenze ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,

nella parte in cui non consente al padre lavoratore, affidatario del

minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184

insieme alla madre lavoratrice, l'astensione dal lavoro durante i

primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella

famiglia affidataria, qualora la moglie, in accordo col coniuge, vi

abbia rinunziato: e ciò per violazione degli artt. 3, 29, primo e

secondo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo, anche sulla scorta della giurisprudenza

di questa Corte (sentenza n. 1 del 1987), che riservare alla sola

donna lavoratrice il diritto all'astensione dal lavoro per i primi

tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia

affidataria, senza prevedere la facoltà dei coniugi, entrambi

lavoratori, di accordarsi affinché sia il marito a fruire di tale

diritto, non può essere giustificato dalle specifiche esigenze di

tutela della salute della donna durante il parto. La norma pertanto

si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali sopra

richiamate ed in particolare con il principio di uguaglianza morale e

giuridica dei coniugi, in quanto attua una ingiustificata disparità

di trattamento del marito rispetto alla moglie in rapporto al di lui

diritto ed interesse alla partecipazione alla prima e più delicata

fase di inserimento del minore nella famiglia.

2. - La questione è fondata.

È noto che la legge n. 903 del 1977, sulla parità di trattamento

tra uomini e donne in materia di lavoro ha investito, estendendone la

portata, alcuni degli istituti previsti dalla legge n. 1204 del 30

dicembre 1971, a tutela delle lavoratrici madri.

L'art. 6 estende alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o

li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo (oggi disciplinato

dagli artt. 22 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184) istituti

in precedenza riservati solo alla madre naturale, e precisamente:

a) l'astensione obbligatoria dal lavoro, prevista dall'art. 4,

lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante i primi tre

mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia

adottiva o affidataria, sempreché il bambino non abbia superato i

sei anni di età;

b) il diritto di astenersi successivamente dal lavoro, in

conformità a quanto previsto dal primo e secondo comma dell'art. 7

della citata legge 1204, sia per un periodo di sei mesi entro il

primo anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, sia

durante le malattie del bambino, sempreché, in entrambi i casi, il

medesimo non abbia superato i tre anni di età.

Con l'art. 7 della medesima legge n. 903 del 1977, l'astensione

facoltativa dal lavoro e il diritto di ottenere permessi in caso di

malattia del bambino, sono stati riconosciuti anche al padre

lavoratore, pur se adottivo o affidatario, in alternativa alla madre

lavoratrice, ovvero in esclusiva quando i figli siano affidati al

solo padre. È, questa, la prima disposizione di legge con la quale

il padre viene concretamente chiamato e messo in grado di esercitare

il suo diritto-dovere di partecipazione paritaria alla cura e

all'assistenza del figlio naturale, dell' adottato o dell'affidato.

L'art. 80 della successiva legge 4 maggio 1983, n. 184 ha poi

riconosciuto l'applicabilità dei suddetti artt. 6 e 7 della legge

903 del 1977 anche alle ipotesi di affidamento provvisorio.

Infine, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha già

esteso le condizioni per la partecipazione del padre anche al primo

periodo di vita del bambino riconoscendogli, nei casi di filiazione

naturale, il diritto all'astensione obbligatoria (oltreché ai riposi

di cui all'art. 10 della legge n. 1204 del 1971), allorquando

l'assistenza al minore da parte della madre sia divenuta impossibile

per decesso o per grave malattia. Nella sentenza n. 1 del 1987 la

Corte ha infatti affermato che l'istituto della astensione

obbligatoria dal lavoro, pur perseguendo, nelle ipotesi di maternità

naturale, il fine di tutelare la salute della donna nel periodo

immediatamente susseguente al parto onde consentirle di recuperare le

necessarie energie, considera e protegge anche il rapporto che in

tale periodo si svolge tra madre e figlio e tanto non solo per ciò

che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in

riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che

sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

Riguardo a tali esigenze la Corte ha richiamato il principio - al

quale è del resto orientata la moderna evoluzione del diritto di

famiglia - di una paritetica partecipazione di entrambi i coniugi

alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o

separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione

di essi, tanto nella famiglia quanto rispetto alle attività

extrafamiliari. Viene in tal modo riconosciuto che anche il padre è

idoneo - e quindi tenuto - a prestare assistenza materiale e supporto

affettivo al minore, sì che non vi è ragione per negare al padre -

che proprio in funzione di tale dovere e di tale capacità di

assistere può già usufruire dell'astensione facoltativa - il

diritto di avvalersi altresì - in caso di mancanza o di grave

malattia della madre - della astensione obbligatoria nei primi tre

mesi di vita del bambino.

3. - Il problema posto dalla ordinanza di remissione concerne la

estensione dell'istituto della c.d. astensione obbligatoria dal

lavoro - ad oggi, come più sopra ricordato, riconosciuto al padre

naturale solo in surrogazione della moglie deceduta o gravemente

malata - anche all'affidatario ex art. 10 della legge n. 184 del

1983, sì che questi possa vedere esteso il diritto di astensione dal

lavoro di cui oggi gode in alternativa alla moglie affidataria, anche

ai primi tre mesi dell'inserimento del minore nella famiglia, con il

trattamento economico proprio della astensione obbligatoria.

Va a questo proposito innanzitutto precisato che per l'art. 10

della legge n. 184 del 1983, il Tribunale dei minorenni, nel corso

degli accertamenti sullo stato di abbandono, può emettere ogni

opportuno provvedimento nei confronti del minore, ivi compresa la

sospensione della potestà e la nomina di un tutore, e può altresì

provvedere ad un affidamento provvisorio del minore, onde favorire il

superamento dei guasti dell'abbandono mediante l'inserimento in un

ambiente familiare idoneo, certamente più favorevole allo sviluppo

del minore rispetto alla permanenza in istituto e ciò

indipendentemente dagli sviluppi cui l'affidamento possa

successivamente dar luogo in funzione di una possibile adozione.

Con riferimento a tale istituto, questa Corte, con la sentenza n.

332 del 1988, ha già affermato, che non è possibile "ritenere che

la provvisorietà dell'affidamento possa giustificare la esclusione

della operatività di istituti che - consentendo una maggiore

presenza ed attenzione del soggetto affidatario - sono volti

essenzialmente, quando non esclusivamente, ad agevolare il processo

di sviluppo anche relazionale ed affettivo del bambino".

Nell'ipotesi di affidamento provvisorio (così come in quella di

affidamento preadottivo e di adozione) il beneficio della astensione

obbligatoria non ha per fine la tutela della salute della madre, che

è collegata strettamente al parto, ma mira esclusivamente ad

agevolare il processo di sviluppo - anche relazionale ed affettivo -

del bambino, creando le condizioni di una più intensa presenza della

coppia, i cui componenti sono entrambi affidatari, e come tali

entrambi protagonisti, nell'esercizio dei loro doveri e diritti,

della buona riuscita del delicato compito loro commesso dalla legge e

dall'autorità giudiziaria. Non vi è, già per questo, ragione

alcuna per limitare i diritti dell'affidatario all'astensione

facoltativa e non estenderli a quella obbligatoria.

Il diritto all'astensione obbligatoria spetta certamente alla

lavoratrice affidataria ma - una volta esclusa la tutela della sua

salute - non vi è motivo perché, in relazione ad una più

funzionale e completa assistenza al bambino (che costituisce l'unica

finalità dell'istituto), esso non possa essere anche riconosciuto in

via alternativa al coniuge affidatario.

Non vi è dubbio che la funzione "materna" dell'affidataria sia

particolarmente importante nella fase dell'ingresso del minore

abbandonato nel nuovo nucleo familiare. Ma ciò non significa che

tale funzione non possa e non debba essere svolta in piena

integrazione con una altrettanto incisiva presenza dell'affidatario,

il quale anzi potrebbe a volte essere in grado, in relazione alle

variabili peculiarità delle situazioni concrete, di meglio seguire e

assistere il minore in questa particolare fase del suo sviluppo: e

ciò nel quadro di una organizzazione della vita familiare e di

lavoro valutata concordemente dai coniugi come idonea a meglio

rispondere alle esigenze di cura e di assistenza del minore da parte

di entrambe le figure "genitoriali".

In questo senso, è ben possibile che, in relazione alle diverse

situazioni che in concreto si possono manifestare, ed anche alla

durata e al modo di svolgimento dei rispettivi impegni di lavoro,

appaia razionale e necessario che l'astensione obbligatoria dal

lavoro, sia usufruita dall'affidatario in alternativa alla moglie,

sulla base di valutazioni effettuate congiuntamente tra i coniugi e

finalizzate esclusivamente al preminente interesse del bambino, la

mancata salvaguardia del quale potrebbe d'altronde comportare la

revoca dello stesso affidamento.

D'altra parte lo stesso principio di parità sancito nella

Costituzione ha determinato la crescita di un processo culturale

orientato, come già si è detto, al superamento della separatezza

dei ruoli della donna e dell'uomo, nella famiglia e fuori di essa, e

verso una più paritetica partecipazione di entrambi ai compiti di

cura, di assistenza e di educazione dei minori.

E non è in tal senso privo di significato il fatto che - con

riferimento alla questione all'attenzione della Corte - diverse

proposte di legge siano state presentate e siano in discussione in

Parlamento per estendere il diritto del padre naturale all'astensione

obbligatoria al di là dei casi di impedimento considerati da questa

Corte nella sentenza n. 1 del 1987 e per consentire ai padri

preadottivi e adottivi l'astensione obbligatoria in alternativa alla

madre nei primi tre mesi di ingresso nella famiglia.

Con questi interessi e valori costituzionalmente protetti, che

tendono ad una completa tutela dell'interesse del bambino attraverso

una più piena realizzazione dei principi di uguaglianza sostanziale

dei coniugi, e di una loro paritaria partecipazione alla sua cura ed

assistenza, contrasta una normativa che, riconoscendo il diritto

all'astensione obbligatoria solo alla donna affidataria e non anche

al coniuge in alternativa ad essa, non consente la possibilità di

una più completa, razionale ed equilibrata presenza di entrambi i

componenti la coppia affidataria al processo di educazione, impedendo

una organizzazione della loro vita familiare e di lavoro meglio

rispondente a tale finalità.

Ne consegue l'incostituzionalità dell' art. 7 della legge n. 903

del 1977 - che si applica anche all'affidamento provvisorio disposto

ai sensi dell'art. 10 della legge n. 184 del 1983 (e ciò per effetto

dell'art. 80 della medesima legge) - sia con riferimento al principio

di uguaglianza tra i coniugi, stabilito dall'art. 29, secondo comma,

della Costituzione, in relazione anche ai compiti di cui all'art. 30,

sia con riferimento all'art. 31, secondo comma, che pone la tutela

del minore come compito fondamentale dell'ordinamento. La normativa

impugnata, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 37, che

garantisce la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di

lavoro, e con l'art. 3, primo e secondo comma, in quanto,

indirettamente imponendo solo alla donna di sacrificare le esigenze e

gli interessi inerenti al suo lavoro per accudire il minore affidato,

colloca lo svolgimento della personalità della donna nella

dimensione del lavoro in posizione sottordinata rispetto alla

considerazione che viene attribuita al lavoro dell'uomo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non consente

al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10 della

legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi

tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia

affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari