Art. 7 — Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione

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Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresi' l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorita'. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. Per L'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, puo' essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonche' al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi. Il regolamento prevede altresi' le forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonche' degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 482/1995

    Illegittimità dichiarata
    7 novembre 1995

    Non sono fondate - con riferimento, per le Regioni a statuto ordinario, agli artt. 3, 11, 97, 115, 117 118, 119, 125 Cost.; per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 70 Cost. e 4 nn. 1 e 9, 8 e 58 l. cost. n. 1 del 1963; per le Province di Bolzano e Trento, agli artt. 70 Cost., 8 nn. 1 e 17, 16, 54 comma 1 n. 5 e 107 d.P.R. n. 670 del 1972 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Sardegna, agli artt. 70 Cost., 3 lett. a) ed e), 6, 46 e 56 l. cost. n. 3 del 1948 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 2 lett. a) ed f), 4, 43 e 46 l. cost. n. 4 del 1948 - le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della l. n. 109 del 1994: - art. 1 comma 3, in quanto la disposizione denunziata non svincola l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento dal principio di legalità sostanziale; - art. 1 comma 4, in quanto le norme comunitarie muovono su un piano diverso da quello proprio delle norme nazionali, postoché - essendo il rapporto fra le due fonti di competenza e non di gerarchia - in tanto la norma nazionale diviene inapplicabile, in quanto contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute; - art. 2, comma 2; - art. 3, in quanto la disposizione denunziata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome, postoché i regolamenti governativi, anche delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale; - art. 4, in quanto l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - realizzando l'esigenza di un'autorità indipendente e di alta qualificazione, chiamata ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo ed agli organi di ogni amministrazione - può esercitare la funzione di vigilanza attribuitale solo se ha una conoscenza completa ed integrata del settore dei lavori pubblici, unitaria a livello nazionale; ed in quanto le sue attribuzioni - che esprimono una funzione di garanzia - da un lato, non sostituiscono ne' surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, e, dall'altro, richiedono l'adempimento del dovere di cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome; - art. 7 commi 1, 2, 3 e 5; - art. 8 comma 8, in quanto la disposizione denunciata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome; - art. 14, in quanto il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche - rispondendo all'esigenza di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità basato sulla valutazione dei costi e dei benefici - è collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'art. 1; ed in quanto la disposizione impugnata non lede competenze delle regioni ne' ostacola la loro potestà di programmazione; - art. 19 comma 1, in quanto l'esclusione della progettazione dall'appalto per l'esecuzione delle opere è conseguenziale rispetto all'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di predisporre, per i lavori pubblici, progetti esecutivi, postoché non è dato avere appalti che implichino un'attività di progettazione, ammessa ma non imposta dalla disciplina comunitaria; - artt. 20, comma 2, 21, comma 2, 24, in quanto le disposizioni denunziate - stabilendo, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione del contraente, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta e la concorrenza tra diverse imprese - garantiscono in modo ancor più esteso, rispetto alla disciplina comunitaria (che consente, ma non impone, la trattativa privata), la realizzazione delle predette esigenze. red.: S. Di Palma

    Art. 1 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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