Art. 7 — Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione

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I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreche' al corretto e razionale svolgimento delle proce- dure; segnala altresi' eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico- finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi e' convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale. 15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 9 dicembre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 482/1995

    Illegittimità dichiarata
    7 novembre 1995

    Non sono fondate - con riferimento, per le Regioni a statuto ordinario, agli artt. 3, 11, 97, 115, 117 118, 119, 125 Cost.; per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 70 Cost. e 4 nn. 1 e 9, 8 e 58 l. cost. n. 1 del 1963; per le Province di Bolzano e Trento, agli artt. 70 Cost., 8 nn. 1 e 17, 16, 54 comma 1 n. 5 e 107 d.P.R. n. 670 del 1972 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Sardegna, agli artt. 70 Cost., 3 lett. a) ed e), 6, 46 e 56 l. cost. n. 3 del 1948 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 2 lett. a) ed f), 4, 43 e 46 l. cost. n. 4 del 1948 - le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della l. n. 109 del 1994: - art. 1 comma 3, in quanto la disposizione denunziata non svincola l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento dal principio di legalità sostanziale; - art. 1 comma 4, in quanto le norme comunitarie muovono su un piano diverso da quello proprio delle norme nazionali, postoché - essendo il rapporto fra le due fonti di competenza e non di gerarchia - in tanto la norma nazionale diviene inapplicabile, in quanto contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute; - art. 2, comma 2; - art. 3, in quanto la disposizione denunziata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome, postoché i regolamenti governativi, anche delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale; - art. 4, in quanto l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - realizzando l'esigenza di un'autorità indipendente e di alta qualificazione, chiamata ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo ed agli organi di ogni amministrazione - può esercitare la funzione di vigilanza attribuitale solo se ha una conoscenza completa ed integrata del settore dei lavori pubblici, unitaria a livello nazionale; ed in quanto le sue attribuzioni - che esprimono una funzione di garanzia - da un lato, non sostituiscono ne' surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, e, dall'altro, richiedono l'adempimento del dovere di cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome; - art. 7 commi 1, 2, 3 e 5; - art. 8 comma 8, in quanto la disposizione denunciata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome; - art. 14, in quanto il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche - rispondendo all'esigenza di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità basato sulla valutazione dei costi e dei benefici - è collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'art. 1; ed in quanto la disposizione impugnata non lede competenze delle regioni ne' ostacola la loro potestà di programmazione; - art. 19 comma 1, in quanto l'esclusione della progettazione dall'appalto per l'esecuzione delle opere è conseguenziale rispetto all'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di predisporre, per i lavori pubblici, progetti esecutivi, postoché non è dato avere appalti che implichino un'attività di progettazione, ammessa ma non imposta dalla disciplina comunitaria; - artt. 20, comma 2, 21, comma 2, 24, in quanto le disposizioni denunziate - stabilendo, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione del contraente, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta e la concorrenza tra diverse imprese - garantiscono in modo ancor più esteso, rispetto alla disciplina comunitaria (che consente, ma non impone, la trattativa privata), la realizzazione delle predette esigenze. red.: S. Di Palma

    Art. 1 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 19 dicembre 1998. 492 parole tolte, 308 parole aggiunte.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tolto: nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonche' un aggiunto: un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento aggiunto: previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione tolto: dello stesso. Il regolamento tolto: di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico puo' coincidere con il responsabile del procedimento di uno o piu' interventi. Il regolamento determina altresi' aggiunto: determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del … con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tolto: tali facolta' possono essere esercitate aggiunto: tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo tolto: e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, aggiunto: o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento tolto: per ogni singolo intervento puo' essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1. Il coordinatore unico coordina l'attivita' dei responsabili dei singoli interventi aggiunto: puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della tolto: formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarita' o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresi' la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attivita' di rispettiva competenza, aggiunto: predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma tolto: oltre che aggiunto: oltreche' al corretto e razionale svolgimento delle tolto: procedure. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico aggiunto: proce- dure; segnala altresi' eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tolto: competenza del coordinatore stesso: segnala altresi' tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi aggiunto: sua competenza. Il regolamento tolto: di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compitiaggiunto: , le funzioni e le responsabilita' del direttore dei lavoritolto: . aggiunto: e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. tolto: In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed aggiunto: Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'interventotolto: , i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attivita' di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attivita' di supporto possono essere affidate, aggiunto: secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalita' previste tolto: dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti tolto: o a societa' di servizi esterni ai predetti soggetti aggiunto: singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico- finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. tolto: Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare celerita' ed efficacia all'azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorita' competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico aggiunto: Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, tolto: la stazione appaltante aggiunto: l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142aggiunto: , e successive modificazioni. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine tolto: della esecuzione aggiunto: dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto tolto: 190 aggiunto: 1990, n. 241, e successive modificazionitolto: , previa comunicazione alle amministrazioni interessate delaggiunto: . Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma tolto: 5 aggiunto: 8 del presente articolotolto: , almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenzatolto: . Per la predetta finalita' puo' altresi' procedersi ai sensi degli articolo 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990. La aggiunto: o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi e' convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario. In sede di conferenza di servizi tolto: si esprime aggiunto: le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla … esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per tolto: l'ottenimento aggiunto: ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, tolto: delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei aggiunto: le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tolto: degli aggiunto: gli assensi di cui alle vigenti norme. Il regolamento e le leggi regionali prevedono … servizi, nonche' degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. tolto: La aggiunto: In sede di conferenza di servizi tolto: puo' richiedere aggiunto: possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione tolto: direttamente ai progettisti. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme … principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale. tolto: 8-quinquies aggiunto: 15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volteaggiunto: , per un massimo di dieci giorniaggiunto: , per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art7 · fonte del testo

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