Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 482/1995

    Ha colpito questo articolo
    7 novembre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 Cost., 4 n. 9 l. cost. n. 1 del 1963 (Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), 3 lett. e) l. cost. n. 3 del 1948 (Statuto speciale Sardegna), 2 lett. f) l. cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale Valle d'Aosta), 8 n. 17 d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), l'art. 1 comma 2 l. 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anziché solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge", in quanto non tutte le disposizioni della legge meritano l'autoqualificazione loro attribuita dal legislatore, ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che le disposizioni stesse esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili. - V. S. nn. 406, 153, 29/1995; 356, 355, 354/1994; 359, 355/1993; 1033/1988. red.: S. Di Palma

    Art. 1 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attivita' amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in conformita' alle norme della presente legge. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art1 · fonte del testo

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