Art. 9 fallimento — Competenza
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Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nel Regno anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono salve le convenzioni internazionali.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006
