Art. 8 fallimento — Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile

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Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 222/2017

    Questione infondata
    25 ottobre 2017

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'art. 9, comma 10, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e corr…

    Art. 137 fallimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

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  • Sentenza n. 240/2003

    Questione infondata
    15 luglio 2003

    La norma di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – censurata, in riferimento al principio costituzionale dell'imparzialità-terzietà del giudice, in quanto prevede che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento anziché al pubblico ministero presso detto tribunale – si sottrae alla censura d'incostituzionalità. Non è, infatti, revocabile in dubbio che in questa ipotesi si è in presenza di una 'notitia decoctionis' non soltanto formalizzata ma acquisita 'ab externò, sicché è escluso in radice che il tribunale, chiamato ad accertare con pienezza di poteri l'esistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) che altro giudice, investito come tale di un procedimento giurisdizionale, si è limitato a sommariamente delibare, possa assumere, anche solo apparentemente la veste di attore. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 6 fallimento · Art. 8 fallimento · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 411/2002

    Questione inammissibile
    26 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Infatti la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata "nel corso di un giudizio", ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, essendo stata sollevata in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato, quindi in una fase antecedente l’atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione dell'imprenditore. - Sulla preventiva necessaria convocazione dell’imprenditore v. sentenza citata n. 141/1970.

    Art. 6 fallimento · Art. 111 cost. · Art. 8 fallimento · Art. 99 c.p.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art8 · fonte del testo

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