Art. 73 fallimento — Vendita con riserva di proprieta

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In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione ((del comitato dei creditori;)) il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Nella vendita a rate con riserva della proprieta' il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 73 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10813/2025

    24 aprile 2025

    In tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito.

    Art. 73 fallimento · Art. 72 fallimento

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 43 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del tolto: giudice delegato; ma aggiunto: comitato dei creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art73 · fonte del testo

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