Legge fallimentare

Art. 73 fallimento — Vendita con riserva di proprieta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Nella vendita a rate con riserva della proprieta' il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 73 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10813/2025

    24 aprile 2025

    In tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito.

    Art. 73 fallimento · Art. 72 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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