Legge fallimentare

Art. 70 fallimento — Effetti della revocazione

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((La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.)) 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

44

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 15 maggio 2005 al 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 286/1995

    Questione inammissibile
    29 giugno 1995

    Le disarmonie e le incongruenze, denunciate dal giudice 'a quò sotto il profilo della "irragionevolezza sopravvenuta" - e che indubbiamente sussistono - tra la "presunzione muciana", in quanto tuttora operante, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'impugnato art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, e le linee fondamentali della riforma del diritto di famiglia (ex l. 19 maggio 1975, n. 151) in quanto ispirata al principio della parità dei coniugi anche riguardo agli aspetti del lavoro e delle sfere patrimoniali, con maggiore aderenza all'odierna realtà sociale delle famiglie - che esclude la sudditanza economica del coniuge dell'imprenditore presupposta dalla presunzione 'de qua' e in cui la effettività degli acquisti personali dei coniugi è "normale ricorrenza" - si risolvono prevalentemente in contrasti tra la norma censurata (come interpretata dal giudice rimettente) ed altre norme dello stesso rango, le quali, pur configurandosi come corretta attuazione dei principi della Costituzione, non partecipano tuttavia della forza di questi. Pertanto, trattandosi di aspetti irragionevoli ma che non attengono all'ambito costituzionale, la loro soluzione - in modo ad esempio analogo a quanto avvenuto per l'ipotesi di comunione legale - resta affidata all'attività ermeneutica di competenza dell'autorità giudiziaria. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 70 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 195/1975

    Questione infondata
    10 luglio 1975

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della società Massimo Del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. La presunzione non viola i citati articoli della Costituzione perché: concerne non la sola moglie ma il coniuge del fallito; ha riferimento ad un acquisto limitato al quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ed ammette la prova contraria; non si ravvisa alcun contrasto con l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi o incidenza su "limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005. 74 parole tolte, 132 parole aggiunte.

tolto: I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprieta' di lui. Il curatore e' legittimato ad apprenderne il possesso. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non puo' aver luogo se questi prova la sua buona fedeaggiunto: La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

    Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art70 · fonte del testo

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